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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7102 - pubb. 18/04/2012.

Permesso di cui al 2° comma dell'art. 30 l. 354/1975 e avvenimenti riguardanti la vita del figlio minore


Tribunale di Alessandria, 29 Marzo 2012. Est. Vignera.

Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Permessi ordinari – Presupposti – Evento familiare grave – Fattispecie (L. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 30; l. 27 maggio 1991 n. 176, ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, art. 1; convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, art. 3).


Anche in applicazione dell’art. 3, comma 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, l’evento familiare di particolare gravità, che legittima la concessione del permesso ai sensi del 2° comma dell'art. 30 l. 354/1975, può essere rappresentato da avvenimenti riguardanti la vita del figlio minore, rispetto ai quali l’assenza del genitore detenuto potrebbe gravemente disturbare il processo evolutivo della personalità del figlio stesso (fattispecie relativa al ricevimento del Sacramento dell’Eucarestia da parte del minore). (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)

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