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Tribunale di Monza, 11 Aprile 2012. Est. Buratti.
Concordato preventivo – Voto – Rapporto tra controllante e controllata – Società soggette a procedura concorsuale – Conflitto di interessi – Esclusione.
Per quanto attiene l'espressione del voto nel concordato preventivo, deve essere escluso il possibile conflitto di interessi derivante dal rapporto tra società controllata e società controllante qualora entrambe le società siano soggette a procedura concorsuale. In questo caso, infatti, le determinazioni di detti soggetti non sono rimesse alla libera ed autonoma volontà dei loro organi rappresentativi, in quanto sono sottoposte al filtro o alla sostituzione degli organi della procedura. (Nel caso di specie, è stato escluso il conflitto di interessi in relazione al voto che il curatore fallimentare della società controllante ha espresso nel concordato preventivo della controllata). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)