Incapacità naturale e curatore speciale
Tribunale di Mantova, 30 Aprile 2003. Est. Scaglioni.
Incapacità naturale - Ricorso per la nomina di un curatore speciale ex artt. 78 e segg. c.p.c. - Inammissibilità.
"Il Presidente rileva che l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a che non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza d'interdizione ovvero sino a che non sia intervenuta la nomina di un tutore provvisorio.
In mancanza di questi provvedimenti non può essere nominato il curatore provvisorio ai sensi dell'art. 78 c.p.c.-"
Il caso concreto
Tizio, fratello di Caio propone al Presidente del Tribunale ricorso per la nomina di un curatore speciale a' sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., deducendo che il fratello Caio ha necessità di adire con urgenza l'autorità giudiziaria per tutelare mediante azione possessoria una servitù di passaggio di cui fruisce un immobile di proprietà dello stesso Caio.
Questi è, però, affetto da una grave malattia che ne ha provocato un forte deterioramento delle capacità cognitive e gravi modificazioni comportamentali, tanto da essere, di fatto, incapace di intendere e di volere.
Sulla base di questi presupposti, Tizio chiede al Presidente del Tribunale la nomina di un curatore speciale che, in nome e per conto di Caio, provveda alla tutela dei di lui interessi promuovendo l'azione che si prospetta come urgente.
In senso conforme:
"Il provvedimento di nomina di un curatore speciale ex art. 78 comma 1 c.p.c., non può essere assunto con riguardo a un incapace naturale".
Tribunale Torino, 22 ottobre 1997
In senso contrario:
"Il provvedimento di nomina di un curatore speciale ex art. 78 comma 1 c.p.c., può essere assunto anche con riguardo a un incapace naturale".
Tribunale Cuneo, 28 novembre 1997