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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 741 - pubb. 01/07/2007.

Cessione di credito e revocatoria di atti anormali


Appello di Brescia, 19 Giugno 2002. .

Revocatoria fallimentare - Cessione di credito - Natura solutoria della cessione - Mezzo anormale di pagamento - Revocabilità ex art. 67, 1° co. l.f. - Conoscenza stato di insolvenza - Onere della prova.


 

 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 23 giugno 1997 il fallimento della società Traffic System s.r.l. conveniva in giudizio la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino davanti al Tribunale di Mantova, esponendo: che l’adito Tribunale, con sentenza in data 7 dicembre 1995, aveva dichiarato il fallimento della società Traffic System; che dall’esame delle scritture contabili era emerso che, dopo l’apertura della procedura concorsuale a in tempi di poco antecedenti, la banca convenuta aveva incassato da debitori della fallita una serie di pagamenti – dettagliatamente elencati – per la somma di lire 137.203.690; che le richieste del curatore avevano ottenuto, quale unica risposta, l’affermazione della mancanza di prova in ordine alla conoscenza dello stato d’insolvenza; che, alla luce delle conoscenza del momento, i pagamenti dovevano ritenersi, in via alternativa a)revocabili ai sensi dell’art. 67 legge fall., in quanto lesivi della par condicio creditotum”; b) inefficaci ai sensi dell’art. 44 stessa legge, per essere stati compiuti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento . Aggiungeva che, ove i pagamenti fossero conseguiti a cessioni di credito (delle quali comunque la curatela ignorava l’esistenza), dette cessioni sarebbero state parimenti revocabili , con riferimento sia al primo che al secondo comma dell’art. 67 legge fall. ; che la conoscenza dello stato l’insolvenza derivava alla banca convenuta dalla conoscenza dei bilanci della società fallita (che , pur formalmente attivi, evidenziavano fin dal 1991 una condizione economica non più recuperabile), nonché dalla trascrizione di un pignoramento immobiliare ai dalli della debitrice. Tanto premesso chiedeva che il tribunale, in rapporto alle causali alternativamente indicate, condannasse la banca Popolare di Bergamo  - Credito Varesino al pagamento a mani del curatore della somma di lire 137.203.690.

La convenuta si costituiva depositando comparsa di risposta nella quale contestava il fondamento della domanda, assumendo: che, dei pagamenti elencati dalla curatela nell’atto introduttivo. Alcuni non trovavano riscontro nei rapporti gestiti con la società poi fallita; che i pagamenti restanti si riferivano ad anticipazioni su fatture ritualmente cedute alla banca dalla società correntista con altrettanti atti di cessione del credito regolarmente notificati ai debitori ceduti, i quali avevano poi provveduto al pagamento; che alla data del 10 ottobre 1995, corrispondente all’ultima cessione, la società Traffic System non versava in stato d’insolvenza e, comunque, la deducente non en era a conoscenza. Dal punto di vista giuridico, osservava la convenuta, i pagamenti in contestazione non erano revocabili in quanto eseguiti fa terzi con denaro proprio, in adempimento di proprie obbligazioni; il pagamento eseguito dal debitore ceduto non poteva considerarsi soggetto ad azione revocatoria, potendo questa – al più- colpire l’atto di cessione; questo, tuttavia, aveva avuto funzione di garanzia e non solutoria, per cui rientrava nell’ipotesi di cui all’art. 67 c. ll. legge. fall.. Quanto al requisito soggettivo dell’azione, ne negava la sussistenza, atteso che il primo protesto a carico della Traffic System era stato lavato il 14 novembre 1995 e pubblicato il 7 febbraio 1996; la trascrizione del pignoramento immobiliare era stata presa per un modestissimo importo (lire 4.000.000), i bilanci della società debitrice erano attivi, come ammesso dalla curatela stessa e, comunque, non potevano considerarsi elementi idonei ad integrare la prova della scientia decontionis. Concludeva quindi per il rigetto della domanda.

Istruita documentalmente la causa il Tribunale, in composizione monocratica ex art. 50 ter  C.P.C., con sentenza in data 18 settembre/ 18 novembre 2000 revocava le cessione alla Banca Popolare di Bergamo  - Credito Varesino dei credito della Traffic System verso il Comune di Feltre, Lamberto Covoni, il Comune di Sabbio Chiese, la SEA Aeroporto di Linate e il Comune di Toscolano Maderno; revocava, altresì, le rimesse sul conto corrente della Traffic System delle somme a questa dovute dalla Provincia di Brescia e dalla Yellow Center s.r.l.; condannava la banca convenuta a restituire al fallimento la somma di lire 134.806.554 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; poneva a carico della stessa convenuta le spese di giudizio.

La motivazione prendeva le mosse dal rilevare che le cessioni di credito effettuate dalla società – poi – fallita erano opponibili alla curatela, in quanto notificate in forma idonea in data anteriore alla dichiarazione il fallimento; ciò tuttavia non valeva a sottrarle ad azione revocatoria, sussistendo le condizioni di legge. Rilevava, in proposito, il giudicante che i pagamenti erano stati effettuati dai debitori ceduti mediante rimesse affluite sul conto corrente della società Traffic System; evocato il principio a tenore del quale le rimesse del terzo sul conto corrente bancario del fallito rimangono attratte nella dinamica del conto, dando luogo ad una posta attiva della correntista nei confronti della banca e rendendosi equiparabili alle rimesse del debitore, anziché riconducibili ai pagamenti del terzo, precisava tuttavia che per rimesse del terzo sul conto corrente del fallito dovevano intendersi soltanto quelle operate in costanza del rapporto di conto corrente, e come tali anteriori alla dichiarazione di fallimento; l’ipotesi riguardava solo i pagamenti effettuati dalla Provincia di Brescia e della Yellow Center, mentre per quelli eseguiti dal Comune di Feltre, da Lamberto Covoni, dal Comune di Sabbio Chiese, dalla SEA Aeroporto di Linate e dal Comune di Toscolano Maderno si configurava un vero e proprio pagamento del terzo; con la conseguenza per cui la curatela poteva recuperare le somme soltanto attraverso la revoca delle sottostanti cessioni di credito.

La revocabilità, in concreto discendeva dall’avere dette cessioni costituito un mezzo anormale di pagamento di obbligazioni preesistenti, relativa ad operazioni sul conto “anticipi fatture” il cui saldo passivo evidenziava uno scoperto oltre i limiti del fido accordato. Con ciò si rendeva applicabile la presunzione di legge in ordine alla scientia decoctionis, a fronte della quale era onere della banca convenuta -  la quale non bi aveva fatto fronte in modo idoneo  - dimostrare al propria ignoranza circa lo stato d’insolvenza della debitrice cedente. Quanto alle rimesse revocate in via diretta, il primo giudice ravvisava la prova del requisito soggettivo (della quale era onerato, in questo caso, il curatore) nella trascrizione del pignoramento immobiliare a carico della debitrice, nei reiterati sconfinamenti dal fido, nella crisi di liquidità divenuta cronica o quasi cronica . a causa dei ritardi nella monetizzazione dei crediti verso gli enti pubblici  - e rilevabile nell’analisi dei bilanci da parte di un operatore economico e finanziario altamente professionale, quale una banca.

Avverso tale sentenza interponeva appello a questa Corte la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino, deducendo censure riconducibili a due motivi; proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, alla quale in seguito rinunciava. Il fallimento appellato si costituiva per resistere al gravame, di cui deduceva l’infondatezza.

Precisate le conclusioni come in epigrafe, all’udienza del 27 marzo 2002 la Corte assegnava termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, riservandosi la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di gravame l’appellante si duole che il Tribunale abbia disatteso i rilievi espressi nei propri scritti difensivi in ordine alla fragilità degli elementi indiziari addotti dal curatore a sostegno della scientia decoctionis; sottolinea, al riguardo, come nessuna valenza possa essere riconosciuta, in tale prospettiva, agli asseriti sconfinamenti della Traffic System oltre i limiti del fido; in ciò dovendosi semmai ravvisare una dimostrazione di fiducia della banca nella capacità della propria cliente di ripanare  l’esposizione debitoria. Del pari nega la deducente che possa integrare prova idonea la dedotta , ma indimostrata, notorietà della società debitrice nella zona in cui esercitava all’epoca la sua attività . Sulla scorta dei suesposti rilievi il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, nell’ottica del gravame, che il fallimento non aveva fornito la prova diretta in ordine alla conoscenza dello stato d’insolvenza.

La critica mossa dall’appellante si estende, altresì alla nozione di “anormalità” cui il giudice ha ritenuto di accedere. Sulla scorta di enunciazioni dottrinali e giurisprudenziali, la Banca Popolare di Bergamo sostiene non potersi considerare mezzi di pagamento anormale gli strumenti che la pratica del commercio ha reso di comune utilizzo nei rapporti fra gli istituti di credito ed i loro clienti , quale per l’appunto la cessione del credito; non potrebbe dunque, su tali basi, ritenersi accertata la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore cedente.

Le censure or ora sinteticamente esposte non colgono nel segno.

Nell’accedere alla revoca  delle cessioni di credito, dalle quali hanno tratto origine le rimesse dal contenzioso ad eccezione di quelle eseguite dalla Provincia di Brescia e dalla società Yellow Center (delle quali si dirà più oltre), il Tribunale non ha sottoposto a vaglio critico gli elementi offerti dalla curatela a sostegno della scientia decoctuinis per la semplice ragione che, ravvisando nelle cessioni la configurabilità di una forma anormale di pagamento ex asr. 67 c. l n. 2 legge fall,.  ha attribuito alla Banca Popolare di Bergamo l’onere di dimostrare la propria inconsapevolezza circa lo stato d’insolvenza della controparte contrattuale al momento della conclusione di quei negozi; ed ha altresì rilevato che detto onere probatorio non era stato assolto, per essere mancata la dimostrazione di qualsiasi fatto positivo utile a far credere che la società Traffic System operasse in condizioni fisiologiche di liquidità.

Tale essendo la linea argomentativi adottata nella sentenza di primo grado, non giova all’appellante segnalare la fragilità degli argomenti indiziari recati da controparte : giacchè l’indicata inversione dell’onere della prova, in dipendenza della ritenuta anormalità dell’operazione, sposta l’osservazione sugli elementi probatori introdotti dall’istituto di credito deducente, e induce a confermare il giudizio del Tribunale in ordine all’indimostrata esistenza di circostanze  a sostegno dell’inscientia decoctionis.

Per quanto si riferisce, poi al fondamento della dichiarata anormalità del ricorso alla cessione di credito, è d’obbligo porre l’accento sulla funzione solutoria che detto negozio ha assunto nel caso di specie, in considerazione del fatto che l’anticipazione dell’importo corrispondente al credito verso terzi, fatta falla banca alla propria correntista, non è andata a integrare la provvista per il finanziamento dell’attività commerciale della Traffic System, ma è stata utilizzata per ridurre lo scoperto del conto corrente. Orbene, la cessione i credito, se nell’ambito del suo utilizzo quale forma di garanzia, accessoria all’anticipazione di crediti su fatture, presenta i connotati della normalità di rapporto all’uso che correntemente ne viene fatto come strumento di finanziamento, quando invece viene impegnata – come nel caso qui rassegnato – quale forma di pagamento a deconto del debito del correntista verso la banca perde tale carattere di normalità, piegandosi a svolgere una funzione solutoria che la assimila ad una datio in solutum.

La giurisprudenza di legittimità invero il principio, cui questa Corte ritiene di doversi adeguare, a tenore del quale “la cessione di credito, effettuata in funzione solutoria, attesa la sua anormalità rispetto al pagamento effettuato a danaro o con titoli di credito considerati equivalenti al danaro è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell’art. 67, primo comma, n. 2 legge fall,. sottraendosene soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito con essa estinto” (Cass. 5 luglio 1997 n. 6047). In applicazione di tale regula iuris, non ricorrendo l’ipotesi di con testualità fra la genesi del credito estinto e l’utilizzo dello strumento solutorio, bene è stata applicata dal Tribunale la presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza.

Ciò vale, ovviamente, con esclusivo riferimento alla revoca delle cessioni di credito riferite alle obbligazioni a carico del Comune di Feltre, di La,berto Covoni, del Comune di Sabbio Chiese, della SEA Aeroporto di Linate e del Comune di Toscolano Maderno: diversamente ponendosi i termini del problema – come si è preannunciato  - in riferimento alla disposta revoca delle rimesse eseguite dalla Provincia di Brescia e dalla Yellow Center s.r.l.. Per queste, invero , il primo giudice ha ritenuto applicabile la fattispecie revocatoria disciplinata dal secondo comma dell’art. 67 legge fall.,  comportante l’attribuzione dell’onere probatorio alla curatela. In ordine a tali atti, peraltro, la collocazione temporale alle rispettive date del 1° dicembre 1995 e del 3 dicembre 1995 permette di constatare come, a quell’epoca, fosse già stata da tempo eseguita la trascrizione del pignoramento elevato il 4 novembre 1995 a carico della Traffic System: sicchè, valutando siffatta circostanza in aggiunta alle altre evidenziate dal collegio di prima istanza (tra cui assumono rilievo le risultanze solo apparentemente attive dei bilanci, note alla banca e da questa facilmente analizzabili) deve ritenersi provato attraverso lo strumento delle presunzioni semplici, apprestato dall’art. 2729 C.C., che l’istituto di credito odierno appellante, anche in virtù della sua qualità di operatore economico particolarmente qualificato, fosse a conoscenza dello stato di decozione in cui dibatteva ormai irreversibilmente la società correntista, la quale sarebbe fallita pochissimi giorni dopo.

Col secondo motivo la banca appellante, approfondendo il tema dell’individuazione degli atti solutori, evidenzia essersi trattato nel caso di specie di una forma di finanziamento (anticipazione bancaria su fatture) in ragione della quale la Traffic System ebbe a ricevere l’immediato accredito degli importi, contro il trasferimento del suo diritto di credito verso terzi. Richiamando un insegnamento giurisprudenziale (Cass. 2 luglio 1998 n. 6474) concernente l’ipotesi di cessione di credito stipulata fra il creditore dell’insolvente ed un terzo, a sua volta debitore di questi, sostiene che la fattispecie non integra un’ipotesi di mezzo di pagamento anormale. Da ciò fa discendere l’asserita inversione dell’onere della prova, che invece incombeva alla curatela; questa non ha soddisfatto l’onere a suo carico, secondo la deducente, atteso che: 1) i bilanci della società non lasciavano assolutamente trasparire lo stato di decozione, risultando  attivi; 2) nessun protesto risultava ancora elevato alla data del 10 ottobre 1995, in cui era stata effettuata l’ultima cessione di credito: né a quell’epoca era stato ancora trascritto il pignoramento immobiliare a carico della Traffic System; 3) le cessioni erano state stipulate dalla società al fine di ottenere finanziamenti e non per estinguere obbligazioni preesistenti.

Neppure la descritta doglianza, stante la sua inconcludenza, vale a infirmare la linea argomentativi  che sorregge la sentenza impugnata.

Costituisce, bensì un punto fermo nella ricostruzione dei fatti di causa, siccome frutto di accertamento svolto dal Tribunale con valutazione non investita da specifica censura, la qualificazione dei negozi impugnati (salve restando, come già detto, le rimesse effettuate dalla Provincia di Brescia e dalla Yellow Center) come cessioni di credito accessorie ad anticipazioni su fatture emesse dalla Traffic System a carico di terzi; onde non è qui in discussione il meccanismo attraverso il quale la Banca Popolare di Bergamo ha accreditato il netto ricavo dei crediti ceduti, contro il trasferimento dal lato attivo delle corrispondenti obbligazioni. Ciò che viene in interesse nella presente controversia è, invece, la circostanza per cui il meccanismo negoziale così utilizzato non ha svolto la funzione di finanziare l’attività commerciale della Traffic System con la costituzione di una nuova provvista, bensì quella di diminuire corrispondentemente l’esposizione debitoria della cliente, il cui saldo passivo di conto corrente eccedeva i limiti del fido ed integrava perciò un vero e proprio scoperto.

Giustamente ha osservato il primo giudice che, nella situazione descritta, la cessione dei crediti ha assunto il carattere di un atto solutorio al quale devesi attribuire il carattere di anormalità, in base alle considerazioni dianzi sviluppate; di qui la riconduzione – pienamente condivisibile  - dell’operazione svolta al modello legislativo del pagamento con mezzi anormali, preso in osservazione dal comma primo, n. 2 dell’art. 67 legge fall.: con le conseguenze sulle quali ci si è già soffermati in teme di ripartizione dell’onere probatorio – non soddisfatto in concreto -  circa il requisito soggettivo dell’azione revocatoria.

La linearità di siffatta impostazione del problema giuridico posto al centro del contenzioso non può essere efficacemente contrastata invocando il precedente giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6474 in data 2 luglio 1998: giacchè in quel caso il Supremo Collegio si è occupato di una fattispecie tutt’affatto diversa, in  seno alla quale la cessione di credito era stata stipulata fra il creditore dell’insolvente ed un terzo, a sua volta debitore dell’imprenditore poi fallito. Il principio ivi enunciato riconosceva al debitore cessionario la facoltà di opporre in compensazione al fallimento il credito in tal modo acquisito, neganfo al contempo che il versamento del corrispettivo della cessione potesse equipararsi a pagamento del debito dell’insolvente.

La fattispecie qui dibattuta è qualificata, di contro, dall’esistenza di un debito – scaduto .- del cedente nei confronti del cessionario, in considerazione della quale il trasferimento della titolarità dell’obbligazione assume il carattere di un atto solutorio, connotato come si è visto da anormalità. Ciò rende pienamente applicabile il principio scandito dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 6047 del 5 luglio 1997, già citata, e giustifica appieno l’accoglimento dell’azione revocatoria alla stregua della  ratio decidendi più sopra illustrata.

In virtù delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata merita integrale conferma.

Le spese del presente grado sono da porre a carico della banca appellante, risultata soccombente, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa stanza ed eccezione disattesa, definitivamente  pronunciando:

 rigetta l’appello proposto dalla Banca Popolare di Bergamo  - Credito Varesino contro il fallimento della società Traffic System s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in data 18 settembre / 18 novembre 2000;+

condanna l’appellante al rimborso in favore dell’appellato delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 5.159.,04 in essi compresi euro 1.475,00 per diritti di procuratore ed euro 3.000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Brescia , il 19 giugno 2002