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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7954 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Novara, 01 Ottobre 2012. Est. Simona Gambacorta.

Contratto bancario – Commissione di massimo scoperto – Ipotesi – Giustificazione causale – Condizioni – Insussistenza.


La commissione di massimo scoperto è priva di idonea giustificazione causale quando viene calcolata sul massimo importo utilizzato dal correntista sia intra che extra fido, poiché non vi è l’applicazione di una fattispecie concreta. Lo stesso è da dirsi anche quando la detta commissione viene applicata sulla parte di fido accordata ma non utilizzata, come tale non coperta dalla rimuneratività degli interessi. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)