.
Tribunale di Ravenna, 07 Giugno 2012. Est. Farolfi.
Concordato preventivo - Azione di risoluzione - Concordato di natura liquidatoria - Ammissibilità - Radicale mutamento oggettivo e qualitativo della composizione del passivo e dell'attivo.
Anche in presenza di un concordato di natura liquidatoria si giustifica la risoluzione per inadempimento (da valutarsi nella sua dimensione esclusivamente oggettiva), a fronte di un radicale mutamento oggettivo e qualitativo della composizione del passivo e dell'attivo patrimoniale posti alla base della proposta concordataria e della sua accettazione (nella specie, inadempimento dell'affittuario agli obblighi di pagamento dei canoni e delle merci di magazzino, accompagnato dalla risoluzione di un leasing immobiliare e dalla sopravvenienza di un importante debito privilegiato). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)