Proroga di diritto del contratto di locazione e diritto del conduttore di rinunciarvi
Appello di L'Aquila, 20 Ottobre 2012. Est. Silvia Rita Fabrizio.
Locazione – Uso abitativo – Legge n. 431/98 – Facoltà di recesso del conduttore alla prima scadenza dei tre anni anche in mancanza di gravi motivi – Sussiste.
Il conduttore può rinunciare alla proroga di diritto per due anni del contratto in quanto il principio regolante la materia ha visto riconoscere storicamente a quest’ultimo, parte debole del rapporto, la facoltà - e non certo l’obbligo - di avvalersi delle proroghe di volta in volta stabilite dal legislatore a sua esclusiva tutela. (Silvio Di Domizio) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Silvio Di Domizio
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