.
Tribunale di Monza, 30 Novembre 2012. Est. Silvia Giani.
Atto di precetto - Intimazione di una somma superiore a quello dovuto - Nullità del precetto - Esclusione.
Quando è intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il precetto non è sanzionabile con la nullità. L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge l’atto per l’intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)