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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8759 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Monza, 21 Gennaio 2013. .

Dichiarazione di fallimento – Legittimazione – Necessità di un titolo giudiziale esecutivo – Esclusione.


Per dare impulso al procedimento per dichiarazione di fallimento non è necessaria l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, quale il decreto ingiuntivo non opposto o provvisoriamente esecutivo, e neppure l’esistenza di un titolo giudiziale. L’art. 6 L.F. si limita, infatti, a prevedere che il fallimento sia dichiarato su ricorso “di uno o più creditori”, senza richiedere la necessità della previa esistenza di un titolo giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)