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Tribunale di Novara, 03 Aprile 2013. .
Concordato preventivo - Scioglimento e sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Comparazione degli oneri derivanti dallo scioglimento o dalla sospensione - Indicazione nella istanza al tribunale - Necessità.
La richiesta di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. deve essere accompagnata dalla comparazione tra gli oneri conseguenti alla prosecuzione dei contratti e quelli che conseguirebbero allo scioglimento o alla sospensione dei medesimi quali l'indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e da soddisfarsi come credito anteriore al concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)