Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31197 - pubb. 11/05/2024

Giudizio di appello e 'prova nuova indispensabile' ex art. 345, comma 3, c.p.c.

Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2024, n. 8551. Pres. Ferro. Est. Terrusi.


APPELLO - Prova nuova indispensabile ex art. 345 c.p.c. nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012 - Concetto unitario - Contenuto - Decadenza dalla prova in primo grado - Rilevanza - Esclusione



In tema di giudizio di appello, la "prova nuova indispensabile" di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale quella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (massima ufficiale)




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