Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31215 - pubb. 15/05/2024

Concordato semplificato: le poche norme dettate dal legislatore non comportano la non applicazione di norme di carattere generale quali quelle che legittimano il liquidatore all’esercizio delle azioni di responsabilità

Appello Venezia, 28 Marzo 2024. Pres., est. Passarelli.


Composizione negoziata della crisi d'impresa – Concordato semplificato – Norme applicabili – Azione di responsabilità



Se è vero che il primo comma dell’art. 25 septies CCI, nel disciplinare la liquidazione del patrimonio, richiama le disposizioni di cui all’art. 114 CCI, tuttavia, non sussistono ragioni che precludano, pur in mancanza di un espresso rimando, l’applicazione anche dell’art. 115 CCII, strettamente legato al precedente articolo per la comune finalità di dare attuazione alla liquidazione dei beni, ferma l’applicazione delle norme di carattere generale che prevedono l’esperibilità delle azioni di responsabilità da parte del liquidatore.


Infatti, nel silenzio del legislatore che dedica solo due norme all’innovativo istituto del concordato semplificato all’interno del capo intitolato “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata”, tale procedura non può legittimare alcuna deroga ad altri aspetti di carattere generale, quali sono appunto le responsabilità pregresse degli organi amministrativi e di controllo.


La nuova figura del concordato semplificato non può dunque essere delineata solo dalle norme espressamente richiamate, con elisione di tutte le regole di carattere generale che ne completano il quadro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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