Codice Amministrazione Straordinaria
TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO I
PROCEDIMENTO
Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3; (1)
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'articolo 30, è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale.
2. La nomina di tre commissari giudiziali è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.
3. La sentenza è comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.
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(1) L'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede che «Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro
dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai
fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata».