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Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo I
Disposizioni generali

Sezione II
Valutazione

Art. 25

Valutazione provvisoria

1. Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale possono essere disposti sulla base di una valutazione provvisoria.

2. La valutazione provvisoria è effettuata dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. Essa include una stima adeguatamente motivata di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l'articolo 23, commi 1, primo periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile.

3. La valutazione provvisoria è seguita, non appena possibile, da una valutazione definitiva conforme agli articoli 23 e 24. Se quest'ultima è effettuata insieme alla valutazione prevista dall'articolo 88, deve rimanere da essa distinta.

4. La valutazione definitiva è finalizzata ad assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il corrispettivo pagato, in conformità agli articoli 29, comma 3, e 51, comma 2.