Bail-in
Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI
Capo III
Avvio e chiusura della risoluzione
1. Una società finanziaria avente sede legale in Italia controllata da una società inclusa nella vigilanza su base consolidata può essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2 è verificata in capo a essa e alla società controllante inclusa nella vigilanza consolidata.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una società, avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una SIM, che controlla una banca può essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, è verificata in capo a essa e ad almeno una banca da essa controllata o, quando la sede legale della banca è stabilita fuori dell'Unione Europea, se l'autorità dello Stato terzo ha determinato che per essa sussistono i presupposti per l'avvio della risoluzione secondo il proprio ordinamento. Alle stesse condizioni può essere sottoposta a risoluzione la società avente sede legale in Italia diversa da una banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Se per una società di cui al comma 2 non sussistono i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la risoluzione può essere avviata quando:
a) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, è verificata con riguardo ad almeno una banca da essa controllata, e
b) la risoluzione della società di cui al comma 2 è necessaria per la risoluzione della banca controllata o del gruppo nel suo complesso, e
c) la situazione patrimoniale della banca controllata è tale che il suo dissesto minaccia un'altra banca o il gruppo nel suo complesso oppure la disciplina concorsuale applicabile richiede che la crisi del gruppo sia trattata in maniera unitaria, salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Ai fini della verifica ai sensi dei commi 2 e 3, lettera a), circa la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, in capo alla banca controllata non si tiene conto di trasferimenti infragruppo, anche per effetto di riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale, quando ciò è stato convenuto con le autorità di risoluzione estere coinvolte.
5. Quando la società indicata al comma 2 è una società non finanziaria, la risoluzione non è avviata nei suoi confronti se:
a) la risoluzione non è indispensabile per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o
b) la società controlla la banca indirettamente attraverso una società finanziaria intermedia; in questo caso la risoluzione può essere avviata nei confronti della società finanziaria intermedia, se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo.
6. L'organo di amministrazione o quello di controllo di una società indicata ai commi 1 e 2 informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorità competenti, quando reputa che la società versa in una situazione di dissesto o è a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a). In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autorità competente, ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.