Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Della filiazione
CAPO I
Della filiazione legittima
SEZIONE III
Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità
I. L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
II. L'azione è imprescrittibile.
III. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
IV. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
V. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 21, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. L'articolo sostituito : «Reclamo della legittimità. I] L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi. II. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio».