Codice della Crisi e dell'Insolvenza TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.
Relazione illustrativa
Fatti salvi i casi in cui la revoca è prevista espressamente per specifiche inadempienze (si veda, ad es., l’art. 131), l’art. 134 prevede in generale tale sanzione, applicabile quindi a casi di scarsa diligenza e solerzia oppure per reiterate violazioni ad obblighi che, singolarmente considerate, non giustificherebbero un drastico provvedimento.
Legittimati all’iniziativa sono il giudice delegato ed il comitato dei creditori; il tribunale, come già nella legislazione vigente, può procedere anche d’ufficio.
Il procedimento è conforme a quello disciplinato dall’art. 37 della l. fall..
Contro il provvedimento nel merito di revoca o di rigetto della relativa istanza è ammesso reclamo alla corte d’appello con il procedimento di cui all’art. 124 ma l’impugnazione non sospende l’efficacia del decreto.
Il testo integrale della Relazione illustrativa