Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. I - Del tribunale fallimentare
I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. (CCII)
(abrogato il secondo comma) (1)