Terzo Settore


Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo II 
Dei centri di servizio per il volontariato

Art. 63

Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
TESTO A FRONTE

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attivita' varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi: a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilita' ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunita' locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarieta' e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed universita', facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attivita' di volontariato, nonche' con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identita' e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunita' di riferimento; c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonche' strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualita' e la quantita' di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunita' locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente; e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operativita' dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi: a) principio di qualita': i servizi devono essere della migliore qualita' possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualita', anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi; b) principio di economicita': i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualita'; c) principio di territorialita' e di prossimita': i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operativita' principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il piu' possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione; d) principio di universalita', non discriminazione e pari opportunita' di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicita' e trasparenza; e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi; f) principio di pubblicita' e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalita' informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalita' di erogazione di ciascun servizio, nonche' i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalita' di stabilizzazione del FUN.

5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.