Terzo Settore


Titolo IX 
TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

Art. 78

Regime fiscale del Social Lending
TESTO A FRONTE

1. I gestori dei portali on line che svolgono attivita' di social lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5, operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le previsioni dell'articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.