Testo Unico Bancario
TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)
Capo I-bis
Credito immobiliare ai consumatori (2)
1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo nonché prestare servizi di consulenza.
3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.
----------------------
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Il Capo I-bis è stato inserito dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.