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Testo Unico Bancario

TITOLO VIII (1) (2)
SANZIONI

Capo I
Abusivismo bancario e finanziario (3)

Art. 132-bis

Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale (4)

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società (5).

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(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Intestazioni e rubrica così modificate dall’art. 64, comma 22, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Articolo inserito dall’art. 29, D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sostituito dall’art. 55, comma 1, lett. f), legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, da ultimo, dall’art. 9.42, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(5) Comma così modificato dall’art. 35, comma 12, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.