ilcaso.it

Testo Unico Bancario

TITOLO II
BANCHE

Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Art. 14

Autorizzazione all’attività bancaria

1. L’autorizzazione all’attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni (1):

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica (2);

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

c) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

d) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (3);

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell’articolo 26 (4);

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (5).

2. L’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia; è negata, dalla Banca d’Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione (6). 2-bis. (Abrogato) (7).

3. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’autorizzazione del comma 1.

3-bis. La revoca dell’autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d’Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:

a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l’autorizzazione è stata rilasciata;

b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

c) è accertata l’interruzione dell’attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi (8).

3-ter. La revoca dell’autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 (9).

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e) (10). L’autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

4-bis. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo (11).

----------------------
(1) Le parole «L’autorizzazione all’attività bancaria è rilasciata» sono state sostituite alle precedenti «La Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria» dall’art. 1, comma 7, lett. a), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(2) Lettera inserita dall’art. 3, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333.
(3) Lettera sostituita dall’art. 9.4, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, successivamente modificata dall’art. 1, comma 1, lettera b), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e, da ultimo, così sostituita dall’art. 1, comma 7, lett.
a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Lettera sostituita dall’art. 9.4, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così sostituita dall’art. 1, comma 7, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Lettera inserita dall’art. 3, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333.
(6) Le parole «L’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia;
è negata, dalla Banca d’Italia o dalla BCE,» sono state sostituite alle precedenti «La Banca d’Italia nega l’autorizzazione» dall’art. 1, comma 7, lett. b), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(7) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 7, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 7, lett. c), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 7, lett. c), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(10) Periodo così modificato dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.
(11) Comma inserito dall’art. 1, comma 7, lett. d), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, e, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 7, lett. d), decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.