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Testo Unico Bancario

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 154

Fondo interbancario di garanzia

1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall’articolo 45, si applicano le disposizioni dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.