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Testo Unico Bancario

TITOLO II
BANCHE

Capo III
Partecipazioni nelle banche (1)

Art. 24

Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione (2) (3)

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall’articolo 20.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.

L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia (4).

3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate (5).

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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera c), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 9.10, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 41, comma 1, lett. a), decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera g), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
(5) Comma inserito dall’art. 41, comma 1, lett. b), decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310.