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Testo Unico Bancario

TITOLO III
VIGILANZA

Capo I
Vigilanza sulle banche

Art. 57

Fusioni e scissioni

1. La Banca d’Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l’autorizzazione non è necessaria quando l’operazione richiede l’autorizzazione della BCE ai sensi dell’articolo 14. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (1) (2).

2. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l’autorizzazione di cui al comma 1 (3).

3. Il termine previsto dall’articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

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(1) Il provvedimento reca "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio".
(2) Le parole «; l’autorizzazione non è necessaria quando l’operazione richiede l’autorizzazione della BCE ai sensi dell’articolo 14» sono state inserite dall’art. 1, comma 16, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.
(3) Comma così sostituito dall’art. 9.16, comma 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.