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Testo Unico Bancario

TITOLO III
VIGILANZA

Capo II
Vigilanza su base consolidata

Sezione I
Gruppo bancario

Art. 62

Idoneità degli esponenti (1)

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.

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(1) Articolo e rubrica così sostituiti dall’art. 1, comma 25, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.