Testo Unico Bancario
TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Capo I
Banche
Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale (2). I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l’inventario.
2. Si applica l’articolo 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
----------------------
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Periodo così sostituito dall’art. 64, comma 12, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.