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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa

Art. 85

Adempimenti iniziali

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale (2). I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l’inventario.

2. Si applica l’articolo 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Periodo così sostituito dall’art. 64, comma 12, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.