Testo Unico Bancario
TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Capo I
Banche
Sezione V
Liquidazione volontaria (2)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d’Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società (3).
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall’articolo 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall’art. 3, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 43, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.