Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10353 - pubb. 02/05/2014

Fideiussione, condizione sospensiva e pagamento delle commissioni

ABF Milano, 21 Marzo 2014, n. 1716. Est. Greco.


Fideiussione – Condizione sospensiva – Commissioni.

Fideiussione – Condizione sospensiva – Rapporto interno.



L’avverarsi della condizione sospensiva cui l’impegno fideiussorio della banca è subordinato fa sorgere, in capo all’intermediario, il rischio effettivo di dover adempiere agli obblighi assunti con la prestazione della garanzia. È da tale momento, pertanto, che il cliente è tenuto a corrispondere le commissioni pattuite quale remunerazione per il suddetto rischio, distinte dai costi di emissione e rinnovo della garanzia (da corrispondere a fronte della mera emissione del documento). (Livia Franco) (riproduzione riservata)
 
Quando l’efficacia della fideiussione è subordinata alla sospensione della provvisoria esecutività di una sentenza di primo grado, tale condizione è ritenersi avverata anche se la Corte d’Appello -  pur in presenza di una sospensione della sentenza di primo grado - non impone né il rilascio di una fideiussione a favore del creditore, né altra cauzione. (Livia Franco) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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