Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14684 - pubb. 08/04/2016

Ai fini del calcolo del tasso usurario non si possono sommare interessi corrispettivi e interessi moratori

Tribunale Bologna, 24 Febbraio 2016. Est. Manuela Velotti.


Mutuo bancario – Interessi – Tassi usurari – Calcolo - Sommatoria di tasso per interesse corrispettivo e tasso per interesse moratorio - Esclusione

Mutuo bancario – Interessi – Tassi usurari – Riferiti al solo interesse moratorio – Nullità dell’obbligo di corresponsione della totalità degli interessi - Esclusione

Mutuo bancario – Interessi – Sistema di ammortamento “alla francese” – Anatocismo - Esclusione

Mutuo bancario – Interessi – Tassi usurari – Usura soggettiva – Elemento oggettivo



Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori si caratterizzano per la loro diversità ontologica e funzionale. Ne discende che la verifica del superamento del tasso soglia deve essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, con conseguente irrilevanza, ai fini dello scrutinio sull’usura, della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

In caso di superamento del tasso soglia con riguardo al tasso moratorio, la nullità ex art.1815, comma 2, c.c. colpisce soltanto la clausola concernenti gli interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

L’ammortamento “alla francese”, che prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale, non produce una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi. Inoltre, alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch’essa predeterminata. Ed invero, visto che ad ogni rata corrisponde il pagamento, oltre che degli interessi sul capitale a scadere, anche della quota di debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò consegue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno esattamente inverso rispetto a quello sulla capitalizzazione. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Per l’integrazione della c.d. usura in concreto o soggettiva sono richiesti due requisiti: 1) un rilevante squilibrio, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione erogata dall’agente e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo dal soggetto passivo; 2) le condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Beatrice Ducci Donati


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