Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15414 - pubb. 06/07/2016

In assenza di contratto scritto la condotta della banca costituisce prova della natura del conto corrente

Tribunale Torino, 11 Marzo 2015. Est. Astuni.


Contratti bancari – Affidamento in conto corrente e limite del fido – Prova indiretta



Ai fini della prova indiretta della concessione di fatto dell’affidamento in c/c valgono le seguenti circostanze: a) la stabilità, non occasionalità, dell’esposizione a debito; b) l’entità del saldo debitore; c) L’assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente; d) l’espresso riconoscimento negli e/c e negli scalari di uno “scoperto nei limiti del fido” e di una ”APC fiduciaria”; e) l’applicazione al c/c delle condizioni economiche previste negli e/c per lo “scoperto nei limiti del fido” e l’apertura di credito.
La circostanza che la banca abbia continuato a dare esecuzione agli ordini della correntista è indice che essa era autorizzata ad andare a debito, ossia che la banca ha trattato il c/c come “passivo” e non meramente “scoperto”.
Tutte le rimesse devono intendersi prima facie eseguite a riduzione dell’utilizzato e contenute nei limiti del fido, ergo ripristinatorie, salvo prova specifica di un predeterminato limite di fido. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Angelo Riva


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