ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20420 - pubb. 05/09/2018.

Responsabilità della Banca per mancanza di adeguata trasparenza e correttezza nella stipula del contratto di mutuo fondiario


Tribunale di Ravenna, 01 Agosto 2018. Est. Paone.

Mutuo – Oneri gravanti sul mutuatario consumatore – Conoscenza – Necessità


Il contratto di mutuo deve esprimere tutti gli oneri gravanti sul mutuatario consumatore secondo i canoni della trasparenza, buona fede e correttezza contrattuale.

[Nella fattispecie, ha determinato maggiori costi (che avrebbero dovuto essere portati a conoscenza del mutuatario) il contratto di mutuo BHW BAUSPARKASSE AG (società per azioni di diritto tedesco) basato sulla concessione di plurimi negozi giuridici, quali: a) la sottoscrizione di un mutuo cd. immediato destinato a finanziare le somme necessarie per l’acquisto dell’immobile e sul quale gravano interessi (ma senza ammortamento del capitale); b) la contemporanea sottoscrizione di un contratto di risparmio edilizio di diritto tedesco basato su un piano di accumulo di somme; c) di un terzo ed ultimo contratto di mutuo, c.d. di assegnazione con ammortamento del capitale, da stipularsi solo ad una data presunta e derivante dalla differenza tra la somma erogata col mutuo immediato e le somme risparmiate.] (Andrea Florindi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Andrea Florindi del Foro di Chieti, avvflorindiandrea@gmail.com, - Vice Presidente dell'associazione S.O.S. Utenti


Il testo integrale