Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21122 - pubb. 25/01/2019

Contratti derivati stipulati dagli enti pubblici e omessa sottoscrizione del contratto quadro da parte del legale rappresentante della P.A.

Tribunale Bari, 31 Dicembre 2018. Est. Rosanna Angarano.


Contratti derivati stipulati dagli enti pubblici - Forma solenne del contratto - Necessità - Omessa sottoscrizione del contratto quadro da parte del legale rappresentante della P.A. - Nullità del contratto - Sussistenza

Contratti di Interest Rate Swap - Omessa sottoscrizione del contratto quadro - Nullità - Sussiste - Conseguente nullità del negozio di acquisto del derivato Interest rate Swap - Sussiste - Indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - Sussiste



I contratti stipulati con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione.

L'atto con cui le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre è atto inidoneo a fondare in capo ai soggetti privati posizioni di interesse qualificato, giacchè lo scopo di tali atti è unicamente rintracciabile nella corretta assunzione di impegni di spesa nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dell'ente pubblico, esaurendo gli effetti nell'ambito interno all'amministrazione stessa.

Sebbene la volontà della Pubblica Amministrazione di selezionare il miglior contraente in relazione ad una procedura ad evidenza pubblica debba manifestarsi attraverso la delibera a contrarre, quest'ultima resta un atto interno e non è in alcun modo equiparabile ad una dichiarazione negoziale recettizia. Pertanto, la contestuale presenza di un atto interno all'ente pubblico e di un contratto quadro sottoscritto dalla sola banca non vale ad integrare la fattispecie dell'accordo delle parti agli effetti di cui all'art. 1325 c.c.

Quando per l'esistenza di un determinato contratto la legge richieda, a pena di nullità, la stipulazione in forma scritta, alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di diversa scrittura nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto. (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)

Alla pronuncia di nullità del contratto quadro per le operazioni in strumenti finanziari derivati consegue la nullità del negozio di acquisto del prodotto Interest Rate Swap.

Il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali avvenute in esecuzione di un contratto nullo comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 e segg. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco. (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Angiuli del Foro di Bari


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