Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22297 - pubb. 11/09/2019

Nullità del pegno omnibus a garanzia di un credito non determinato

Tribunale Milano, 30 Luglio 2019. Est. Pipicelli.


Pegno – Sufficiente indicazione del credito garantito ex art. 2787 co. 3 c.c. – Indici di collegamento a dati esterni da cui possa desumersi l'individuazione degli elementi oggettivi del credito garantito – Insussistenza per genericità delle espressioni usate

Pegno – Sufficiente indicazione del credito garantito ex art. 2787 co. 3 c.c. – Pegno omnibus – Nullità – Sussistenza



Affinché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2787 co. 3 c.c., non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi idonei a consentirne la identificazione; ma a tal fine, l'eventuale ricorso a dati esterni all'atto di costituzione del pegno richiede che l'atto contenga un indice di collegamento da cui possa desumersi l'individuazione dei menzionati dati, sicché non vi è luogo alla prelazione se, per effetto della estrema genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato soltanto mediante l'ausilio di ulteriori elementi esteriori (nel caso di specie, i pegni su polizza rilasciati a garanzia della banca opponente facevano generico ed indeterminato riferimento a “castelletti per il rilascio di fideiussioni commerciali”, e non alla specifica fideiussione rilasciata in favore dell’Agenzia delle Dogane, senza costituire dunque alcun collegamento funzionale e linguistico con la fideiussione predetta e senza specificare se si trattasse di castelletti già in essere ovvero futuri, posto che i documenti in questione menzionavano indistintamente rapporti che la Banca “ha concesso/si è dichiarata disposta a concedere”).

Deve dichiararsi la nullità, per carenza del requisito della sufficiente indicazione del credito garantito di cui all’artt. 2787 co. 3 c.c., del c.d. pegno omnibus, vale a dire prestato a garanzia di un credito non determinato, né determinabile (nella specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità di vincoli e pegni su polizze costituiti “a garanzia di ogni altro credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il debitore, rappresentata dal saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura”). (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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