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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23537 - pubb. 29/04/2020.

Provvedimenti cautelari in tema di cancellazione della pubblicazione del protesto su effetti cambiari e applicazione delle norme del modello cautelare uniforme


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 22 Aprile 2020. Est. Valeria Castaldo.

Contratti bancari - Mandato di pagamento di cambiali - Esistenza di provvista sul conto corrente - Obbligo di pagamento da parte della Banca domiciliataria - Sussiste

Domanda cautelare per cancellazione pubblicazione protesto su effetti cambiari - Ammissibilità - Norme del modello cautelare uniforme - Applicabilità

Domanda cautelare per cancellazione pubblicazione protesto su effetti cambiari - Residualità - Sussiste - Norme del modello cautelare uniforme - Applicabilità - Procedura amministrativa insufficiente

Domanda cautelare per cancellazione pubblicazione protesto su effetti cambiari - Criterio strumentalità - Onere del ricorrente di indicare azione di merito cui tutela cautelare è strumentale - Sussiste - Norme del modello cautelare uniforme - Applicabilità


In tema di prova dell'esistenza di un mandato di pagamento di cambiali conferito dal correntista alla banca, costituiscono circostanze rilevanti sia la domiciliazione presso l'istituto bancario, dovendosi presumere ai sensi dell'art. 4 legge cambiaria che il terzo domiciliatario fosse autorizzato a provvedere al pagamento, sia la predisposizione della provvista da parte del cliente.

Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ha natura strumentale e anticipatoria, mirando alla provvisoria realizzazione di una situazione giuridica attiva (del tipo del diritto soggettivo) già perfetta, attraverso il provvisorio mantenimento di uno stato di fatto esistente, cosicché la sentenza di merito, delibando tale situazione di fatto e la correlativa situazione giuridica, vale a consolidare in via definitiva l’effetto giuridico già prospettato in via prodromica.
Posto ciò, non vi sono ragioni per escludere che possa essere adottata con l’ordinanza de qua la cancellazione della pubblicazione dei protesti, in mancanza di una norma che espressamente consenta di conseguire tale risultato soltanto con la sentenza, come, ad esempio, è previsto per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (art. 2668 c.c.).

La tutela in via d'urgenza non può trovare limitazioni nella previsione di una procedura amministrativa, ancorché celere.

Il rimedio cautelare, alla luce della nuova struttura del procedimento ex art. 700 c.p.c., e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, delineata nell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, che ha introdotto una previsione di attenuata strumentalità rispetto al giudizio di merito, la cui instaurazione è facoltativa, ha assunto, ad ogni effetto, le caratteristiche di un'autonoma azione in quanto potenzialmente atto a soddisfare l'interesse della parte anche in via definitiva pur senza attitudine al giudicato.
Tali considerazioni, condivise da questo giudice, non possono però indurre a ritenere che, a seguito della novella, sia venuto meno il rapporto di strumentalità tra procedimento cautelare ed azione di merito; la strumentalità tra le due azioni deve ritenersi soltanto attenuata, con la conseguenza che non è venuto meno l’onere posto in capo al ricorrente di individuare, nel ricorso cautelare, la domanda di merito a cui lo stesso è strumentale. (Alessandra Iacono) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alessandra Iacono



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