Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25397 - pubb. 04/06/2021

Responsabilità da contatto sociale di Consob

Tribunale Bologna, 15 Aprile 2021. Pres. Florini. Est. Salina.


Responsabilità da contatto sociale - Presupposti - Reciproco vincolo negoziale - Fattispecie



Se è vero che la responsabilità da contatto sociale prescinde dall’esistenza tra le parti di un reciproco vincolo negoziale, dall’altro, è pur vero che tra le stesse deve intercorrere quantomeno una relazione c.d. qualificata, in genere di tipo procedimentale, come nel caso del soggetto privato che si rivolga alla P.A. ed entri in contatto diretto con quest’ultima, richiedendo l’esplicazione di attività discrezionale, questa sì idonea a suscitare nel proprio interlocutore un legittimo ed incolpevole affidamento circa la legittimità, imparzialità e la correttezza di detta attività, compresa quella connotata da discrezionalità tecnica, di quotazione in borsa dei titoli societari da parte di CONSOB.

[Nel caso di specie, alcuna relazione, neppure indiretta, e men che meno qualificata, è intercorsa tra l’attore e la CONSOB, così come con gli altri convenuti, sicchè alcun affidamento o aspettativa, nei termini sopra precisati, può essersi ingenerato nel primo circa l’operato dell’altra. La responsabilità risarcitoria configurata a carico della convenuta Consob, in quanto fondata sull’asserita omessa vigilanza su Uni Land s.p.a., è, per ciò, una responsabilità di tipo aquiliano, per denunciata lesione del principio generale del neminem laedere.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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