Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26780 - pubb. 08/03/2022

La Corte d’Appello di Milano conferma l’applicazione della sentenza Lexitor: non si applica la novella dell’art. 125 sexies TUB operata dall'art. 11-octies legge 106/2021

Appello Milano, 12 Gennaio 2022. Pres. Meroni. Est. Brat.


Estinzione anticipata del finanziamento - Riduzione dei costi posti a carico del consumatore - Irretroattività della legge - Cessione del quinto dello stipendio



Tra i costi da retrocedere in caso di estinzione anticipata vanno inclusi i costi up front, sulla base dell’interpretazione vincolante dell’art. 125 sexies TUB, come fattane dalla sentenza Lexitor. Tale interpretazione non può essere travolta dal decreto “Sostegni bis” per il principio di irretroattività della legge, che interviene a regolamentare il metodo di calcolo, esprimendo anche una norma di chiusura, per il caso di mancata previsione di un metodo specifico a livello pattizio e prevedendo l’azione di regresso del finanziatore nei confronti del mediatore. La differente struttura linguistica del primo comma dell’art. 125 sexies TUB come modificato dall'art. 11-octies legge 106/2021 non può essere di ostacolo all’efficacia ultra partes della predetta decisione (non ricorrendo, tra l’altro, le specifiche ipotesi di limitazioni, come valutate dalla Corte di Giustizia nella sentenza C- 372/98). (Matteo Olivieri) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Matteo Olivieri



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