Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27785 - pubb. 03/08/2022

Il Tribunale di Milano ribadisce che per la validità delle operazioni IRS deve essere pattuita tra le parti la formula matematica per calcolare il MTM

Tribunale Milano, 22 Luglio 2022. Est. Ferrari.


Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – mancata indicazione o pattuizione della formula matematica per il calcolo del Mark to Market – Nullità ex art. 1418 c.c.



Al fine di evitare che il calcolo del Mark to Market risulti indeterminabile, è necessario che sia pattuita la formula matematica di attualizzazione prescelta per operare la riconduzione temporale dei differenziali futuri, altrimenti la parte incaricata alla predisposizione di tale stima (di norma l’intermediario che ha ingegnerizzato lo strumento finanziario) si troverebbe nella condizione di poter di volta in volta scegliere la formula di attualizzazione nel frangente a lei più conveniente. In difetto, quindi, di esplicitazione del criterio di calcolo dell’MtM, il valore negativo attribuito dalla banca già in fase iniziale risulta sostanzialmente non verificabile e, quindi, rimesso alla rilevazione arbitraria di una delle parti del contratto.

Il Mark to Market, quale sommatoria attualizzata di differenziali futuri attesi, rappresenta, sia pure nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari, ossia l’oggetto stesso del contratto.

Ciò appare indirettamente confermato dallo stesso legislatore, là dove all’art. 2427 bis c.c. ha previsto che le società debbano in bilancio indicare il fair value del contratto derivato, cioè il valore in sé del contratto (ossia l’MtM); tale previsione normativa, infatti, conferma come il Mark to Market, lungi dal configurarsi solo come elemento eventuale del contratto, sia piuttosto una componente necessaria del suo oggetto, tanto da dover essere esplicitata in sede di bilancio.

Se così è, quindi, dovendo l’oggetto del contratto e, quindi, tutte le sue componenti, essere determinate o quanto meno determinabili, pena la nullità del contratto stesso, sarà necessario che nel regolamento contrattuale venga indicato il metodo di calcolo di tale valore; in difetto, risolvendosi la quantificazione dell’MtM in una determinazione di una delle parti (la banca), non verificabile dall’altra, deve concludersi come esso non risulti determinabile, implicando la nullità dell’intero contratto ex art. 1418 c.c. (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Marco Dalla Zanna

 

 

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