Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28066 - pubb. 21/10/2022

Il cessionario ex art. 58 TUB non può dare la prova della titolarità del credito azionato per la prima volta in appello

Appello Milano, 26 Agosto 2022. Pres. Bonaretti. Est. Landriani.


Cessione crediti in blocco – Omesso deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Rilevabile di ufficio – Sussistenza – Produzione nuovi documenti in appello per prova titolarità – Sanatoria – Inammissibilità – Rigetto appello



La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la parte che promuove un giudizio deve prospettare la propria legittimazione attiva e, sulla base dell’art. 2967 c.c., dimostrare la propria titolarità della posizione giuridica soggettiva per cui chiede tutela.

La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Il cessionario ex art. 58 TUB non può dare la prova della titolarità del credito azionato per la prima volta in appello. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico del foro di Napoli


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



Testo Integrale