Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6756 - pubb. 12/12/2011

Interpretazione articolo 16 della legge n. 1 del 1991, automatica sostituzione delle clausole contrattuali incompatibili con la normativa sopravvenuta e dichiarazione sintetica

Appello Milano, 25 Maggio 2011. Est. Carla Romana Raineri.


Negoziazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato - Interpretazione dell'articolo 16 della legge n. 1 del 1991 - Interpretazione restrittiva che esclude la possibilità di negoziare anche i titoli di Stato essere - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Mancato adeguamento della normativa - Automatica sostituzione delle clausole incompatibili con il nuovo testo normativo.

Inadeguatezza dell'operazione - Avvertimento generico che non faccia riferimento a specifici profili di inadeguatezza - Contestazione del dovere informativo dell'intermediario - Onere dell'investitore di contestare l'adeguatezza dell'operazione sotto tutti i profili.

Inadeguatezza dell'operazione - Dichiarazione dell'investitore di essere stato avvertito - Dichiarazioni in forma sintetica mediante crocetta - Ammissibilità - Doppia sottoscrizione dell'ordine di negoziazione e della dichiarazione.

Obbligazioni argentine - Negoziazioni avvenuta nel maggio del 1999 - Esistenza di elementi dai quali desumere una particolare rischiosità del titolo - Inesistenza.



L'articolo 16 della legge n. 1 del 1991, che consentiva alle banche la negoziazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, non può essere interpretato in modo restrittivo nel senso di escludere la possibilità di negoziare anche i titoli di Stato esteri (nella specie obbligazioni argentine). Depone a favore di questa interpretazione anche la normativa regolamentare successiva, la quale all'art. 9 del regolamento Consob n. 11768 del 98, la quale, escludendo da qualsiasi restrizione le negoziazioni fuori dei mercati regolamentati dei titoli di Stato, precisa che, sotto questa denominazione, devono intendersi i "titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nessuna sanzione di nullità può desumersi dalla normativa di riferimento per il mancato adeguamento alla normativa del TUF, da effettuarsi entro il luglio del 1998, del contratto di negoziazione. Va inoltre osservato che, essendo il contratto di negoziazione un contratto di durata destinato a produrre i suoi effetti nel tempo, le eventuali clausole contrattuali incompatibili con il nuovo testo normativo devono considerarsi inoperanti e automaticamente sostituite dalle nuove disposizioni di legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora l'avvertimento dell'intermediario relativo alla inadeguatezza dell'operazione sia generico e non faccia riferimento a specifici profili (tipologia, oggetto, frequenza, dimensione), l'investitore che intenda contestare la violazione del dovere informativo in questione, ha l'onere di contestare l'inadeguatezza dell'operazione sono tutti i profili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La dichiarazione dell'investitore di essere stato avvertito della inadeguatezza dell'operazione può essere reso in forma sintetica anche mediante una crocetta apposta sulla corrispondente casella, tenuto anche conto del fatto che la doppia sottoscrizione (dell'ordine di negoziazione e della dichiarazione di inadeguatezza) consente comunque di ritenere sufficientemente richiamata l'attenzione dell'investitore, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi previste dagli articoli 1342 e 1341, comma due, c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'intermediario finanziario non può essere ritenuto responsabile di omesse informazioni circa la particolare rischiosità delle obbligazioni argentine negoziate nel maggio del 1999, quando i titoli in questione non erano considerati a rischio e la banca non disponeva, pertanto, di dati particolari dai quali desumere una rischiosità del titolo di portata superiore a quella che di norma può assegnarsi ad obbligazioni emesse da un paese emergente non europeo la cui affidabilità, secondo comune buon senso, non poteva essere parificata a quella degli Stati occidentali ad economia avanzata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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