Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10455 - pubb. 22/05/2014

Responsabilità dell’avvocato per violazione degli obblighi informativi nei confronti del cliente

Tribunale Verona, 28 Maggio 2013. Est. Vaccari.


Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Risultato sfavorevole per il cliente – Negligenza del professionista – Nesso causale tra condotta ed evento – Criteri di individuazione.

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Adozione di strategia difensiva sollecitata dal cliente – Presupposti per l’affermazione di responsabilità del professionista.

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Strategia difensiva sollecitata dal cliente – Permanenza dell’obbligo informativo a carico del professionista – Ragioni.

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Obbligo informativo a carico del professionista – Consenso informato del cliente – Fondamento.

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Obbligo informativo a carico del professionista – Permanenza nei diversi gradi di giudizio.

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Inadempimento – Dovere di diligenza – Contenuti – Dovere di informazione, sollecitazione e dissuasione.

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Risultato sfavorevole per il cliente – Giudizio di responsabilità nei confronti del professionista – Onere probatorio gravante su quest’ultimo.

Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Risultato sfavorevole per il cliente – Adozione di strategia difensiva sollecitata dal cliente – Permanenza dell’obbligo informativo a carico del professionista – Conseguenze sull’onere di prova.

Procedimento civile – Spese – Parziale accoglimento della domanda – Giustifica la compensazione delle spese di lite.



La sussistenza del nesso causale tra negligenza del professionista e risultato sfavorevole per il cliente costituisce l’indispensabile presupposto per la formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti del primo e va valutata secondo un criterio prognostico di tipo probabilistico; più precisamente, in materia di colpa professionale, si può sostituire al criterio della certezza degli effetti della condotta quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli, sicché il rapporto causale sussiste anche quando l’opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La responsabilità dell’avvocato non è esclusa dalla circostanza che l’opzione per una determinata strategia difensiva sia stata sollecitata dal cliente; rientrando nel compito esclusivo del professionista la scelta della linea difensiva da seguire nella prestazione dell’attività professionale, va affermata la responsabilità del difensore che abbia adottato mezzi difensivi non diligentemente scelti tra quelli disponibili per la tutela del suo cliente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Quand’anche il risultato sfavorevole difensiva sia riconducibile all’adozione di strategie difensive sollecitate dal cliente, il giudizio sulla responsabilità dell’avvocato non può prescindere dal contenuto degli obblighi informativi gravanti sul professionista nell’ambito del contratto di prestazione d’opera intellettuale, sulla premessa di ordine generale che il committente, invocando l’opera del professionista, mira a soddisfare il proprio interesse ad acquisire le informazioni utili per l’interpretazione di un dato della realtà e per la scelta della condotta più efficace al fine del perseguimento di un determinato risultato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La necessità dell’attività informativa del professionista è funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente e trova il suo fondamento nei principii fissati dagli art. 1175 -1176 c.c. e - per i rapporti sorti dopo il 25.1.2012 - anche dall’art. 9, comma 4, D.L. 1/2012, che prevede tra gli obblighi informativi che il professionista deve osservare, prima del formale conferimento dell’incarico, anche quello di comunicare al cliente il grado di complessità dell’incarico e di fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel momento fino a quello dell’esaurimento della propria attività. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Una volta che il contratto di prestazione d’opera professionale sia stato concluso, l’obbligo informativo a carico dell’avvocato permane per tutta la durata del rapporto e quindi, nel caso in cui il mandato riguardi più gradi di giudizio, per tutto il loro corso che costituisce l’oggetto primario della prestazione professionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La valutazione dell’inadempimento dell’avvocato all’obbligazione assunta, accettando l’incarico conferitogli, non può basarsi, di regola, sul solo mancato raggiungimento del risultato utile ma implica la violazione, soprattutto, del dovere di diligenza, nel cui ampio spettro rientrano a loro volta i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione, ai quali il professionista deve adempiere, così all’atto dell’assunzione dell’incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine o insorte successivamente, ritenute ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive d’un rischio di conseguenze negative o dannose. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Qualora il cliente non raggiunga il risultato cui mirava attraverso l’opera del professionista e attribuisca al medesimo la responsabilità dell’insuccesso o quando vi sia contestazione sui limiti dell’incarico conferito, grava sul professionista l’onere di dimostrare i termini dell’accordo raggiunto con il cliente e il prodotto dell’attività consultiva svolta in favore dello stesso, in conformità ai principii in tema di riparto dell’onere probatorio nei giudizio in cui sia prospettato l’inadempimento di obbligazioni contrattuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’obbligo informativo gravante sul professionista ha natura di obbligazione di risultato e - attraverso l’assolvimento di esso - il professionista è chiamato a fornire la prova di aver colto tutti gli aspetti necessari a fornire al cliente una corretta ed esaustiva consulenza ed una piena ed utile assistenza. Pertanto, nel caso in cui la scelta difensiva sia stata suggerita dal cliente ed accettata dall’avvocato, quand’anche si volesse escludere la sussistenza di un dovere di autonomia del secondo nei confronti del primo, il professionista ha comunque l’onere di dimostrare in quali termini ha svolto la propria attività consultiva e sulla base di quali informazioni è maturato il diverso orientamento dell’assistito (N.d.r.: nel caso di specie si trattava di una questione di prescrizione penale, non sollevata dal difensore su indicazione di uno dei due difesi). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'accoglimento solo parziale della domanda attorea giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite, in applicazione del consolidato orientamento  secondo il quale la riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, ugualmente può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese; del pari, giustifica la compensazione delle spese la circostanza che la parte sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che voleva conseguire. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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