Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12558 - pubb. 06/05/2015

Compenso dell’Avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato: la prescrizione (presuntiva) è rilevabile d’ufficio

Tribunale Milano, 02 Aprile 2015. Est. Buffone.


Patrocinio a spese dello Stato – Compenso spettante al difensore della parte ammessa – Prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. – Applicabilità – Sussiste – Rilevabilità d’Ufficio – Sussiste



Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime di prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione trattandosi di procedimento avente ad oggetto un credito erariale che ricade nell’ambito delle obbligazioni cd. pubbliche, e, dunque, di una procedura in cui non sono rilevanti solo gli interessi delle parti, ma finanche quelli della collettività tutta, venendo in rilievo denaro pubblico alimentato direttamente e indirettamente dai contribuenti. Peraltro, occorre prendere atto della speciale conformazione che assume il procedimento liquidatorio: non è predicabile una “eccezione” di prescrizione poiché il Ministero non è parte della procedura di liquidazione e, conseguentemente, non potrebbe sollevare una exceptio. Trattandosi di obbligazioni pubbliche si giustifica quindi una attività officiosa del giudice che interviene per farsi carico della protezione degli interessi pubblici coinvolti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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