Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13534 - pubb. 21/10/2015

Sulla liquidazione del danno biologico intermittente (danneggiato che decede in corso di causa)

Tribunale Milano, 09 Settembre 2011. Est. Spera.


Danneggiato – Decesso in corso di giudizio per causa indipendente – Liquidazione del danno – Rilevanza della età media statistica – Soggetto che abbia superato tale età



In materia di liquidazione del danno biologico, quando la durata della vita futura del danneggiato cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua" (Cass. 22338/2007). Tuttavia, per tutti i casi in cui il decesso si verifichi per altra causa nel corso del giudizio, e, al momento del decesso, il danneggiato abbia superato la durata media della vita, in via equitativa potrebbe suggerirsi, quale utile criterio generale - in via alternativa o correttiva del menzionato criterio finora adottato e correlato al calcolo proporzionale all'aspettativa di vita - una somma ricompresa nel range fra un minimo di € 15.000,00 ed un massimo di € 22.500,00, per ciascun anno di danno permanente del bene salute nella misura del 100%. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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