Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1409 - pubb. 18/11/2008

Processo civile e preclusioni, promessa di vendita condizionata

Tribunale Torino, 05 Novembre 2008. Est. Di Capua.


Processo civile – Costituzione del convenuto – Decadenze – Onere del convenuto di proporre in comparsa di risposta domande riconvenzionale ed eccezioni non rilevabili d’ufficio – Sussistenza – Costituzione in giudizio venti giorni prima dell’udienza – Necessità.

Processo civile – Preclusioni – Rilevabilità d’ufficio – Sussistenza – Concorde volontà delle parti volta a superare le preclusioni maturate – Irrilevanza.

Promessa di vendita – Impossibilità di conseguire il necessario per fatto non imputabile all’acquirente – Inadempimento – Insussistenza.

Contratto preliminare di vendita subordinato all’ottenimento del finanziamento – Condizione sospensiva condizionata ex art. 1326 cod. civ..



A seguito della modifica del secondo comma dell’art. 167 c.p.c. (sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 238/1995, reiterato con l’art. 3 del D.L. n. 347/1995, nonché con l’art. 3 del D.L. n. 432/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 534/1995 e, infine, modificato dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), deve ritenersi che, a pena di decadenza, il convenuto debba proporre sia “le eventuali domande riconvenzionali” sia “le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio” in comparsa di risposta, e costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell’art. 163 bis ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis, quinto comma (cfr. artt. 167, 2° comma, 171, 2° comma, e 166 c.p.c.). (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Anche a seguito della Riforma al codice di procedura civile del 2005 (D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 e Legge n. 263/2005) deve ritenersi che le preclusioni previste dal codice di procedura civile possano e debbano essere rilevate dal giudice anche d’ufficio e non possano ritenersi “superate” neppure dalla concorde volontà delle parti. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Il promissario acquirente, il quale si sia adoperato per ottenere il finanziamento, non può considerarsi inadempiente all’invito del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo a una certa data, qualora risulti che l’operazione di finanziamento non si sia potuta concludere entro tale data per fatto a lui non imputabile. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

La clausola, contenuta in una proposta di contratto preliminare di compravendita, con cui si subordina la proposta stessa all’ottenimento di un mutuo, dev’essere qualificata come “condizione sospensiva” del contratto perfezionatosi a seguito dell’accettazione di controparte ex art. 1326 c.c. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 167 c.p.c.

Massimario, art. 171 c.p.c.


omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sul rito applicabile alla presente causa.

Si deve premettere che la presente causa è stata instaurata successivamente al 01° marzo 2006 e, quindi, è assoggettata alla recente riforma  al codice di rito introdotta:

·                  dall’art. 2, commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. “Decreto competitività”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente modificato dall’art. 1 della Legge n. 263/2005;

·                  dall’art. 2 della Legge n. 263/2005.

§ Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall’art. 8, comma c. 1, D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005; sostituito dall’art. 1, comma c. 6, Legge n. 263/2005, a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 1, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006):  “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

§ A sua volta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato dall’art. 2, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 2, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore” .

2) Sull’inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio  proposte da parte convenuta.

I. Come si è visto in precedenza, parte convenuta ha chiesto, tra l’altro, l’accoglimento delle seguenti domande:

In via principale

Previo accertamento dell’avvenuto inadempimento della sig.ra C. agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto sottoscritto il 15.07.06 e dell’intervenuto recesso della sig.ra CA. ai sensi dell’art. 1385 c.c. .

Accertare e dichiarare il diritto della convenuta a trattenere la caparra…”.

In via subordinata

Nell’ipotesi in cui il Giudice ritenga che la condizione non si fosse già verificata al momento della stipula del contratto.

Previo accertamento dell’avvenuto avveramento della condizione di ottenimento del mutuo, anche ai sensi dell’art. 1359 c.c. .

Previo accertamento dell’avvenuto inadempimento della sig.ra C. agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto sottoscritto il 15.07.2006 e dell’intervenuto recesso della sig.ra CA. ai sensi dell’art. 1385 c.c. .

Accertare e dichiarare il diritto della convenuta a trattenere la caparra…”

Tali domande devono essere qualificate come vere e proprie “domande riconvenzionali” di accertamento, risolvendosi non (soltanto) in una mera richiesta di rigetto di quelle attoree, bensì in vere e proprie domande autonome, attraverso le quali parte convenuta ha esercitato una propria autonoma azione, superando i limiti delle domande attoree.

Secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, infatti, ricorre l’ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una contro-domanda e cioè chieda un  provvedimento positivo sfavorevole all’attore che va oltre il rigetto della domanda principale; resta invece nell’ambito dell’eccezione l’istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l’efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall’attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile 02 aprile 1997 n. 2860).

II. Ciò chiarito, nel caso di specie devono essere dichiarate “inammissibili” non soltanto le predette domande riconvenzionali di accertamento, ma anche le eccezioni (processuali e) di merito non rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta.

Invero, secondo la costante giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma introdotta con il D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, ha sempre sostenuto che, ai sensi dell’art. 167, 2° comma, c.p.c. (così come introdotto dall’art. 3 D.L. n. 238/1995, reiterato e convertito dalla Legge n. 534/1995), coordinato con il successivo art. 171, 2° comma, c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall’art. 166 c.p.c. (e cioè, salva l’abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione) bensì tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 07 febbraio 2006, n. 2625 in Giust. civ. Mass. 2006, 2; Tribunale Savona, 14 maggio 2005 in Redazione Giuffrè 2005;  Cass. civile, sez. I, 06 luglio 2004, n. 12314 in Giust. civ. Mass. 2004, 7-8;   Cass. civile, sez. III, 18 marzo 2003, n. 4007 in Giust. civ. Mass. 2003, 549;   Cass. civile, sez. III, 28 luglio 1999, n. 8224 in Giust. civ. Mass. 1999, 1743; Cass. civile, sez. III, 18 maggio 1998, n. 4965 in Giust. civ. 1998, I,2511 ed in Foro it. 1998, I,2882;  Cass. civile, sez. III, 18 maggio 1998, n. 4965 in Giur. it. 1999, 1183;   Corte costituzionale, 30 dicembre 1997, n. 461 in Giur. it. 1998, 1790).

Ai sensi dell’art. 171, 2° comma, c.p.c., infatti “Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167”.

Attualmente, a seguito della modifica del secondo comma dell’art. 167 c.p.c. (sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 238/1995, reiterato con l’art. 3 del D.L. n. 347/1995, nonché con l’art. 3 del D.L. n. 432/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 534/1995 e, infine, modificato dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), deve allora ritenersi che, a pena di decadenza, il convenuto debba proporre sia “le eventuali domande riconvenzionali” sia  “le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio” in comparsa di risposta, e costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell’art. 163 bis ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis, quinto comma (cfr. artt. 167, 2° comma, 171, 2° comma, e 166 c.p.c.).

III. Nel caso di specie, sia le predette domande riconvenzionali di accertamento sia le eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta devono essere dichiarate inammissibili, essendosi costituita soltanto all’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 25.05.2007 e, dunque, tardivamente.

IV. Conformemente alla tesi seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza nettamente prevalenti, poi, deve ritenersi che le preclusioni previste dal codice di procedura civile possano essere rilevate dal giudice anche d’ufficio e non possano ritenersi “superate” neppure dalla concorde volontà delle parti.

Invero, com’è stato giustamente osservato, un sistema processuale imperniato sulle preclusioni non può funzionare se non si affida al giudice il compito di garantirne l’osservanza indipendentemente e finanche contro la volontà delle parti; argomentare diversamente significherebbe svuotare di ogni concreto contenuto il principio delle preclusioni.

Il punto è che le norme sulle preclusioni non sono poste soltanto a garanzia del contraddittorio, ma soddisfano anche e soprattutto ragioni di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo caratterizzano.

In altre parole, la natura pubblicistica dell’interesse generale ad un processo rapido ed ordinato impone sempre la rilevabilità d’ufficio e la insanabilità per accordo delle parti delle eventuali deduzioni tardive.

Del resto, in tal senso si è già pronunciata la giurisprudenza, sia pure con riguardo al preesistente sistema della preclusioni introdotto dalla Legge n. 353/1990:

·                  “Con riferimento al sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la garanzia della ragionevole durata del processo, espressamente sancita dall’art. 111, comma 2, cost., deve fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali, per essere oggetto oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato, non meno di quello di un giudizio equo e imparziale. L’opera ermeneutica, pertanto, deve essere sorretta dalla consapevolezza che i termini acceleratori e le preclusioni volte a impedire l’ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova, sono funzionalizzati proprio a tutelare il suddetto principio della ragionevole durata e a quello a esso correlato della economicità del giudizio. Il regime delle preclusioni di cui alla ricordata normativa, pertanto; ha inteso raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza del processo e il diritto di difesa delle parti, onde evitare una modifica o un’ampliamento del thema decidendum dopo la udienza di cui all’art. 183 c.p.c. In particolare nel sistema introdotto dalla l. n. 353 del 1990 anche per le allegazioni di parte il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell’art. 183, comma 5, c.p.c. Dopo dette scadenze, infatti, possono formularsi solo istanze istruttorie per provare i fatti allegati e la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 20 marzo 2007, n. 6639 in Guida al diritto 2007, 24 50);

·                  “Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli art. 183 e 184 c.p.c. introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice - essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico – l’ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26691 in Giust. civ. Mass. 2006, 12);

·                  “Il regime di preclusioni introdotto dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 deve ritenersi inteso non solo a tutela dell’interesse di parte ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo (nella specie, è stato escluso che potesse integrare accettazione del contraddittorio il silenzio della controparte nelle due udienze successive alla proposizione della domanda nuova)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 29 novembre 2006, n. 25242 in Giust. civ. Mass. 2006, 11);

·                  “Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli art. 183 e 184 c.p.c. introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice - essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico – l’ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17152 in Giust. civ. Mass. 2006, 7-8);

·                  “L’inammissibilità della domanda nuova è rilevabile d’ufficio atteso che il sistema delle preclusioni processuali è stato posto anche a tutela dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte sul punto” (cfr. in tal senso: Tribunale Monza, 05 gennaio 2006 in Redazione Giuffrè 2006);

·                  “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell’interesse di parte ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376 in Giust. civ. Mass. 2000, 746 ed in Giur.it. 2001, 1151);

·                  “Nel procedimento civile di primo grado, dopo la riforma della L. n. 353 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, sussiste un regime di preclusioni preordinato non solo a tutela di interessi di parte ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo , con la conseguenza della rilevabilità d’ufficio della tardività di domande, allegazioni, istanze e richieste”(cfr. in tal senso: Tribunale di Torino –  Ord.  19 febbraio 2003 in “Giur. di merito” 2004, n. 1, I, pag. 30);

·                  “Nel rito civile ordinario riformato, le eventuali preclusioni in cui la parte incorra possono essere rilevate anche dal giudice ex officio, a nulla valendo l’accettazione del contraddittorio da parte dell’avversario, stante la natura pubblicistica dell’interesse generale ad un processo rapido ed ordinato” (cfr. in tal senso: Tribunale di Torino – Sent. 26 novembre 2001 in “Foro italiano” 2003, n. 2  Febbraio , I, colonna 654); 

·                  “E’ da condividere l’orientamento seguito da una parte della dottrina secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore della Novella, le preclusioni  e  le decadenze previste dal codice di rito possono essere  rilevate dal giudice anche d’ufficio e non possono ritenersi superate neppure dalla concorde volontà delle parti” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, 25 ottobre 1999 in Giur. it. 2000, 953);    

·                  “ La preclusione concernente la deduzione di nuovi mezzi di prova dopo l’udienza prevista dall’art. 184 c.p.c. non può essere superata neppure su accordo delle parti e può essere rilevata dal giudice, d’ufficio” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, 23 agosto 1999 in Giur. merito 2000, 556).

·                  “Il mancato rispetto dei tempi stabiliti per la definizione del thema decidendum e del thema probandum determina la decadenza della parte dalla facoltà da un lato di ‘precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate’ e dall’altro di completare le produzioni documentali e ‘indicare nuovi mezzi di prova’. Le decadenze a cui si è accennato sono rivelabili anche d’ufficio, attesa la natura perentoria dei termini a cui sono ricollegate e la loro rispondenza al superiore interesse ad una spedita conduzione del processo (nella specie, sulla base delle enunciate premesse, è stata rilevata ‘ex officio’ sia la inammissibilità della modifica, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda, sia la tardività e la conseguente inutilizzabilità di documenti prodotti all’udienza di precisazione delle conclusioni.” (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 8 maggio 1997 in Nuova giur. civ. commentata 1998, I, 577 ed in Giur. it. 1998, 2309).  

3) Sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti.

I. Le deduzioni istruttorie proposte da parte convenuta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. depositata in data 23.07.2007 risultano irrilevanti, tenuto conto, da una parte, della documentazione prodotta dalle parti e, più in generale, di quanto si dirà infra trattando del merito e, dall’altra parte, dell’inammissibilità delle domande riconvenzionali ma, soprattutto, delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta, risultano.

II. Le deduzioni istruttorie proposte da parte attrice in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. depositata in data 12.07.2007 risultano irrilevanti, tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti e, più in generale, di quanto si dirà infra trattando del merito.

4) Sulla domanda di merito proposta da parte attrice.

Come si è detto, parte attrice ha chiesto, nel merito, dato atto che il contratto intervenuto tra le parti non ha mai acquistato efficacia per non essersi mai realizzata la condizione sospensiva cui era subordinato, la condanna della convenuta sig.ra CA. Ivana a restituire all’attrice la somma di € 5.000,00=, maggiorata dagli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della costituzione in mora (19.12.2006) sino alla data del rimborso.

La suddetta domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.

I. Invero, risulta documentalmente provato che:

-in data 15.07.2006 la sig.ra C. Sabrina, presso l’Agenzia “ST. S.a.s.” (in Beinasco, Via Torino n. 26) sottoscriveva una “proposta di acquisto immobiliare” con la quale “si proponeva” di acquistare l’unità immobiliare sita nel Comune di BEINASCO, Fraz. BORGARETTO, Via **, di proprietà dei signori L. Salvatore e CA. Ivana, al prezzo di €.123.000,00= (cfr. la copia della citata proposta di acquisto prodotta sia da parte attrice sub doc. 1 sia da parte convenuta sub doc. 1);

-la sig.ra C. Sabrina versava  quindi la somma di €. 5.000,00= a mezzo di assegno bancario n. 0838522957-10 tratto sull’Agenzia di Orbassano della BANCA SELLA, intestato alla sig.ra CA. Ivana, e che lo ST. si obbligava a consegnare al venditore solo in caso di accettazione della proposta, con la precisazione che la somma sarebbe divenuta da quel momento “caparra confirmatoria” (cfr. il punto 2° della citata proposta di acquisto prodotta in copia sia da parte attrice sub doc. 1 sia da parte convenuta sub doc. 1, nonché la copia del citato assegno prodotta da parte attrice sub doc. 14);

-al punto 2 C della suddetta proposta di acquisto si prevedeva che la residua somma di € 118.000,00= sarebbe stata versata al momento del rogito notarile;

-al punto 5 della suddetta proposta di acquisto si prevedeva che il rogito notarile sarebbe stato effettuato entro il 30.11.2006 avanti al Notaio  Dott. M.;

-nello spazio destinato alle “NOTE”, prima delle sottoscrizioni, era stata inserita la seguente clausola : “LA SEGUENTE PROPOSTA E’ VINCOLATA  A  L’OTTENIMENTO DEL MUTUO” (cfr. sempre la copia della citata proposta di acquisto prodotta sia da parte attrice sub doc. 1 sia da parte convenuta sub doc. 1);

-la proposta di acquisto veniva accettata dai proprietari signori L. Salvatore e CA. Ivana in data 24.07.2006 (cfr. sempre la copia della citata proposta di acquisto prodotta sia da parte attrice sub doc. 1 sia da parte convenuta sub doc. 1);

-in data 28.07.2006 e, dunque, dopo soli 4 giorni dal perfezionamento del contratto, la sig.ra C. Sabrina sottoscriveva, presso lo ST., domanda di mutuo da inoltrare alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (cfr. la copia della citata domanda prodotta da parte attrice sub doc.  2);

-non essendo stata accolta la suddetta domanda, in data 21.09.2006 la sig.ra C. Sabrina inoltrava quindi presso l’Agenzia di Orbasano della BANCA SELLA una “richiesta di affidamento” sul proprio c/c 31526170, ma, con lettera in data 22.09.2006 l’Istituto di credito comunicava che “la richiedente non possiede i requisiti minimi per proseguire nell’iter istruttorio” (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 3);

-con lettera in data 29.09.2006 l’Istituto di credito comunicava che la richiesta di affidamento non era stata accolta (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 4);

-con raccomandata r.r. in data 26.09.2006 l’Agenzia Immobiliare ST. informava la sig.ra C. Sabrina che dai controlli contabili risultava ancora insoluto il pagamento di € 4.500,00= “relativo allo svolgimento delle pratiche che la riguardano”, che, a dire della stessa agenzia, doveva essere versata al momento dell’accettazione da parte della proprietà della proposta di acquisto: la sig.ra C. Sabrina veniva pertanto invitata a versare la somma entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della raccomandata (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 5);

-con raccomandata r.r. in data 28.09.2006 la sig.ra C. Sabrina rispondeva che, come già in precedenza comunicato, non era riuscita, nonostante si fosse attivata, a reperire alcuni istituti di credito che le erogassero il mutuo, per cui si riteneva libera dai vincoli della proposta, preavvisando che nei giorni successivi, previo appuntamento telefenico, sarebbe passata  dall’agenzia per ritirare l’assegno di € 5.000,00= lasciata in deposito (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 6);

-con raccomandata r.r. in data 03.10.2006 lo St. precisava che l’assegno di cui sopra era stato consegnato quale “caparra confirmatoria” ai proprietari, i quali l’avevano incassato; contestualmente l’Agenzia invitava al saldo delle proprie competenze (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 7);

-con raccomandata r.r. in data 10.10.2006 la sig.ra C. Sabrina comunicava all’Agenzia (e la raccomandata era inviata per conoscenza anche ai proprietari) che a breve sarebbe stato fissato un incontro presso la sede  F.I.A.I.P. – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - di Torino, al fine di addivenire ad un accordo (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 8); 

-con raccomandata r.r. in data 19.10.2006 la sig.ra C. Sabrina faceva presente allo ST. e, per conoscenza, ai signori L. Salvatore e CA. Ivana, che il contratto era sottoposto a clausola sospensiva dell’ottenimento del mutuo, sicché – non essendosi realizzata detta condizione – invitava l’Agenzia a recuperare e a versarle la predetta somma di  € 5.000,00= (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 9);

-in data 25.10.2006 la sig.ra C. Sabrina riferiva tutta la situazione alla predetta F.I.A.I.P. – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - di Torino (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 10);

-con raccomandata r.r. in data 15.11.2006, tramite il legale, la sig.ra C. Sabrina ribadiva all’agenzia ST. ed ai signori L. Salvatore e CA. Ivana di non essere riuscita ad ottenere il mutuo, peraltro precisando che sarebbe ancora stata disposta ad effettuare l’acquisto ove il mutuo richiesto fosse stato ottenuto tramite l’Agenzia (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 11);

-con fax in data 19.12.2006 il legale dei signori L. – CA. comunicava che questi non erano più disponibili a trasferire l’immobile (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 12);

-con lettera raccomandata r.r. in data 19.12.2006, l’avv. B. invitava i signori L.  - CA. a restituire la predetta somma di € 5.000,00= entro e non oltre giorni quindici dal ricevimento della stessa (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 13).

II. Come si è visto, il predetto contratto si è concluso tra la sig.ra C. Sabrina ed i signori L. Salvatore e CA. Ivana in data 24.07.2006, attraverso l’accettazione della proposta da parte di questi ultimi (cfr. art. 1326 c.c.).

Come pure si è detto, nello spazio destinato alle “NOTE”, prima delle sottoscrizioni, le parti avevano inserito la seguente clausola: “LA SEGUENTE PROPOSTA E’ VINCOLATA  A  L’OTTENIMENTO DEL MUTUO” (cfr. la copia della citata proposta di acquisto prodotta sia da parte attrice sub doc. 1 sia da parte convenuta sub doc. 1);

Dal tenore letterale della suddetta clausola, si evince chiaramente ed inequivocabilmente che le parti hanno in tal modo inteso subordinare l’efficacia dell’intero contratto all’ottenimento del mutuo da parte della sig.ra C. Sabrina.

Ai sensi dell’art. 1353 c.c., infatti, “Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”.

Le parti hanno dunque stipulato in tal modo un “contratto condizionale” e, precisamente, un contratto sottoposto alla “condizione sospensiva” di quell’avvenimento futuro ed incerto che, nel caso di specie, era l’ottenimento del mutuo.

Trattandosi di “condizione sospensiva”, il contratto in questione, pur essendosi perfezionato tra le parti, avrebbe prodotto i propri effetti unicamente all’eventuale verificarsi dell’evento dedotto, ossia all’effettivo ottenimento del mutuo da parte della sig.ra C. Sabrina.

Naturalmente, in forza delle fondamentali regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 ed all’art. 1363 c.c. e, dunque, tenendo conto sia del senso letterale delle parole sia della comune intenzione dei contraenti, ed interpretando inoltre la predetta clausola alla luce dell’intero contesto contrattuale ed in correlazione delle altre clausole, la clausola stessa dev’essere interpretata nel senso che la condizione si sarebbe verificata soltanto con la materiale erogazione delle somme mutuate.

Senonché, come si è detto, nel caso di specie il mutuo non è mai stato erogato e, dunque, la suddetta condizione sospensiva non si è mai verificata.

Si deve aggiungere che il contratto preliminare di cui è causa deve ritenersi definitivamente inefficace tra le parti, non potendosi più verificare la suddetta condizione sospensiva, sia in quanto i predetti Istituti di Credito hanno negato definitivamente la concessione del mutuo, sia in quanto i signori L. Salvatore e CA. Ivana, con il citato fax in data 19.12.2006, a mezzo del loro legale, hanno comunicato di non essere più disponibili a trasferire l’immobile (cfr. la copia della citata lettera prodotta da parte attrice sub doc. 12).

Non ricorre, poi, l’ipotesi contemplata dall’art. 1359 c.c., ai sensi del quale “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.”

Invero, a parte il fatto che la relativa eccezione (non rilevabile d’ufficio) proposta dalla convenuta risulta inammissibile, a causa della tardiva costituzione della stessa (secondo quanto si è ampiamente detto in precedenza), si deve per completezza osservare che:

·                  la sig.ra C. Sabrina risulta aver fatto quanto poteva per ottenere il mutuo, come si evince chiaramente dalla documentazione sopra richiamata;

·                  inoltre, deve sicuramente escludersi che la sig.ra C. Sabrina avesse un“interesse contrario all’avveramento” della condizione sospensiva, essendo all’opposto chiaramente interessata ad acquistare l’immobile in questione (purché avesse ottenuto il finanziamento).

Non può invocarsi, infine, l’istituto della “caparra confirmatoria” di cui all’art. 1385 c.c., ai sensi del quale:

“Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.”

Invero, a parte il fatto che la relativa domanda riconvenzionale così come la sottesa eccezione (non rilevabile d’ufficio) proposte dalla convenuta risultano inammissibili, a causa della tardiva costituzione della stessa (secondo quanto si è ampiamente detto in precedenza), si deve per completezza osservare che la sig.ra C. Sabrina non risulta essere incorsa in alcun inadempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto preliminare in questione.

In primo luogo, infatti, la sig.ra C. Sabrina non era affatto tenuta ad addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita, in quanto, come si è detto, il preliminare, pur essendosi perfezionato tra le parti, era inefficace, potendo produrre i propri effetti unicamente all’eventuale verificarsi dell’evento dedotto, ossia all’effettivo ottenimento del mutuo da parte della sig.ra C. Sabrina.

In secondo luogo, il mutuo non è stato ottenuto dalla sig.ra C. Sabrina per fatti a lei non imputabili, essendosi la predetta concretamente adoperata per l’ottenimento del mutuo stesso (cfr. Cass. civile 10 maggio 2007 n. 10678, secondo la quale “il promissario acquirente, il quale si sia adoperato per ottenere il finanziamento, non può considerarsi inadempiente all’invito del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo a una certa data, qualora risulti che l’operazione di finanziamento non si sia potuta concludere entro tale data per fatto a lui non imputabile”).

III. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della domanda di merito proposta da parte attrice, dato atto che il contratto intervenuto tra le parti in causa non ha mai acquistato efficacia per non essersi mai realizzata la condizione sospensiva cui era subordinato, la convenuta sig.ra CA. Ivana dev’essere dichiarata tenuta e condannata a restituire all’attrice sig.ra C. Sabrina la somma di €.5.000,00=.

Invero, essendo il contratto preliminare divenuto definitivamente inefficace tra le parti, la sig.ra C. Sabrina ha diritto di ripetere la predetta somma, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai sensi del quale: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.”

Tenuto conto della evidente mala fede della convenuta, la quale era a conoscenza della “condizione sospensiva” inserita nel contratto  (avendolo sottoscritto), gli interessi al tasso legale devono essere riconosciuti alla sig.ra C. Sabrina dalla data del pagamento e, dunque, dal 15.07.2006.

5) Sulle spese processuali.

In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., parte convenuta dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo conformemente alla nota spese depositata dal difensore di quest’ultima.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa n. 5171/07 R.G. promossa dalla sig.ra C. Sabrina (parte attrice) contro la sig.ra CA. Ivana (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l’inammissibilità delle seguenti domande riconvenzionali (di accertamento) proposte da parte convenuta:

In via principale: Previo accertamento dell’avvenuto inadempimento della sig.ra C. agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto sottoscritto il 15.07.06 e dell’intervenuto recesso della sig.ra CA. ai sensi dell’art. 1385 c.c. .

Accertare e dichiarare il diritto della convenuta a trattenere la caparra…”.

In via subordinata: Nell’ipotesi in cui il Giudice ritenga che la condizione non si fosse già verificata al momento della stipula del contratto.

Previo accertamento dell’avvenuto avveramento della condizione di ottenimento del mutuo, anche ai sensi dell’art. 1359 c.c. .

Previo accertamento dell’avvenuto inadempimento della sig.ra C. agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto sottoscritto il 15.07.2006 e dell’intervenuto recesso della sig.ra CA. ai sensi dell’art. 1385 c.c. .

Accertare e dichiarare il diritto della convenuta a trattenere la caparra…”

2) Dichiara l’inammissibilità delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio proposte da parte convenuta.

3) Dato atto che il contratto intervenuto tra le parti in causa non ha mai acquistato efficacia per non essersi mai realizzata la condizione sospensiva cui era subordinato, dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra CA. Ivana a restituire all’attrice sig.ra C. Sabrina la somma di € 5.000,00=, maggiorata dagli interessi al tasso legale dalla data del pagamento (15.07.2006) sino alla data del rimborso.

4) Dichiara tenuta e condanna la convenuta sig.ra CA. Ivana a rimborsare all’attrice sig.ra C. Sabrina le spese processuali, liquidate in complessivi €.3.181,43= (di cui € 1.287,00= per diritti, € 1.800,00= per onorari ed il resto per esposti), oltre al 12,5% su diritti ed onorari a titolo di rimborso spese generali ex art. 14 tariffa forense ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Così deciso in Torino, in data 24 ottobre 2008.

  IL GIUDICE

  Dott. Edoardo DI CAPUA

Sent. n. 7246/08, depositata in data 05.11.2008

 

Depositata in data 13.10.2008


Testo Integrale