Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14342 - pubb. 04/03/2016

Diritto del lavoratore dipendente all'equo premio per l'invenzione brevettata dal datore di lavoro

Tribunale Milano, 08 Ottobre 2015. Est. Silvia Giani.


Invenzione – Del lavoratore dipendente – Invenzione di servizio e invenzione di azienda – Differenze

Invenzione – Del lavoratore dipendente – Diritto ad un equo premio – Legittimazione passiva – Spetta al datore di lavoro – Cessione dei diritti ad altra società – Non rileva

Invenzione – Del lavoratore dipendente – Diritto ad un equo premio – Pendenza di più azioni relative a brevetti con identico nucleo inventivo – Litispendenza – Esclusione

Invenzione – Del lavoratore dipendente – Brevettata dal datore di lavoro – Successivo accertamento della carenza dei requisiti di brevettabilità – Diritto ad un equo premio – Sussiste

Invenzione – Del lavoratore dipendente – Diritto ad un equo premio – Prescrizione – Decorrenza – Dal rilascio del brevetto



L’”invenzione di servizio” sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale oggetto e “a tale scopo” statuisca una specifica retribuzione. In questo caso i diritti derivanti dal trovato appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante al dipendente di esserne riconosciuto autore.
Si ha, invece, l’“invenzione di azienda”, ove il contratto stipulato tra le parti non disponga un compenso a fronte dell’eventuale attività creativa. Nell’invenzione di azienda, l’attività inventiva è realizzata nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro ed in assenza di qualsivoglia retribuzione quale corrispettivo causalmente connesso. Nell’anzidetta ipotesi, il datore ha diritto all’utilizzazione esclusiva dell’invenzione, ma all’inventore, fatti salvi i diritti morali, spetta un equo premio.
Entrambe le invenzioni presuppongono lo svolgimento da parte del dipendente di un’attività lavorativa di ricerca volta all’invenzione, ma si distinguono a seconda della presenza o meno di un’esplicita previsione contrattuale concernente una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Per legge, l’attività dell’invenzione deve essere remunerata al dipendente che abbia realizzato l’invenzione, nell’adempimento di un rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al quale appartengono i diritti derivanti dall’invenzione “qualora il datore di lavoro o i suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segreto” (art. 64 CPI).
Sussiste, dunque, la legittimazione passiva del datore di lavoro dell’attore alla data in cui è stata realizzata l’invenzione.
La cessione dei diritti ad altra società del gruppo non rileva ai fini -che interessano- della sussistenza della condizione dell’azione, in quanto, per la legittimazione ad agire, è sufficiente l’allegazione che il soggetto nei cui confronti è chiesto l’accertamento dell’obbligo alla corresponsione dell’equo premio coincida con il soggetto tenuto al versamento dell’indennità e cioè con il datore di lavoro nel cui ambito lavorativo è stata realizzata l’invenzione. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

L’identità del nucleo inventivo non comporta l’identità dell’invenzione, oggetto di distinti brevetti. L’identità del nucleo inventivo rileva, piuttosto, con riguardo alla determinazione dell’equo premio, non all’accertamento della debenza dell’equo premio da parte del datore di lavoro. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

A fronte di un brevetto concesso da anni, il diritto alla corresponsione dell’equo premio è sorto per effetto del rilascio di un titolo che si presume valido.
Poiché il diritto all’equo premio è correlato al rilascio del brevetto, l’eventuale accertamento incidentale della carenza dei requisiti di brevettabilità non escluderebbe il diritto all’equo premio del lavoratore, non essendo idoneo a rimuovere il brevetto, sfruttato dal soggetto che ha richiesto ed ottenuto il titolo. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Il termine prescrizionale decennale decorre, nel caso di richiesta del brevetto, dalla data del suo rilascio, quale che sia la disciplina applicabile - previgente art 23 regio decreto n 1127/39 e/o vigente art. 64 CPI, come modificato dal decreto correttivo n 131/2010. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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