Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1439 - pubb. 06/12/2008

Guida in stato di ebbrezza e rilevazione dello stato di alterazione psicofisica

Tribunale Torino, 01 Ottobre 2008. Est. Di Capua.


Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Rilevamento del tasso alcolemico – Possibilità di desumere aliunde lo stato di alterazione psicofisica – Sussistenza – Condizioni del soggetto – Condotta di guida – Rilevanza.



In tema di guida in stato di ebbrezza (nella disciplina di cui all’art. 186 del nuovo codice della strada e dell’art. 379 del relativo regolamento), non è necessaria, ai fini dell’accertamento di tale stato, la verifica strumentale del tasso alcolemico attraverso l’uso della strumentazione (cd. etilometro) e con l’adozione della procedura prevista dal citato art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada, potendo il giudice desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o della ubriachezza – quali le condizioni del soggetto e la condotta di guida, coma anche disattendere motivatamente l’esito fornito dall’etilometro. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi





omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ED ESPOSIZIONE DEI FATTI

-Con atto di citazione in opposizione datato 17.02.2006 ritualmente notificato in data 21.02.2006, il sig. S. C. conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la società X. ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, esponendo:

·       che, su ricorso depositato dalla società X. ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Tribunale di Torino, con decreto n. 11358/05 datato 7.12.2005, depositato in data 12.12.2005, ingiungeva al sig. S. C. di pagare alla ricorrente la somma di € 290.260,46=, oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende;

·       che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato;

·       che, infatti, il sig. S. C., in data 01.06.2002 verso le ore 03,15, alla guida della propria autovettura PEUGEOT 106 tg. X di sua proprietà, percorreva a velocità non moderata il centro abitato di RIVANAZZANO, con provenienza SALICE TERME, allorché, nell’affrontare una curva sinistrorsa, perdeva il controllo del veicolo finendo prima contro un cordolo e poi contro un albero ad alto fusto (doc. 1-2-3-4-5);

·       che le persone trasportate signori M. Giovanni e A. Marco subivano lesioni, che la società X. ASSICURAZIONI S.p.a., che assicurava la predetta autovettura, provvedeva a risarcire;

·       che, con il decreto ingiuntivo opposto, la società X. ASSICURAZIONI S.p.a. richiedeva al sig. S. C. il rimborso di tali somme sulla base della presunta condizione di ebbrezza del conducente al momento del sinistro;

·       che, peraltro, non esisteva alcun riscontro certo dello stato psico-fisico in cui si trovava il sig. S. C., in quanto:

A)     la Polizia Stradale di VOGHERA non aveva ritenuto di sottoporre il sig. S. C. alla prova alcolimetrica con l’idonea apparecchiatura alcool test perché in stato saporoso né aveva ritenuto opportuno segnalare alla Procura della Repubblica del Tribunale di VOGHERA la necessità che tale esame venisse eseguito durante il suo ricovero ospedaliero, nonostante che nel rapporto si leggesse che il verbalizzante “aveva modo di constatare un forte odore di alcool che proveniva dal viso del conducente”;

B)     nel referto inviato dal Pronto Soccorso di VOGHERA all’Autorità Giudiziaria si leggeva unicamente: “Trauma cranico /T.C.) stato soporoso – contusioni plurime” (doc. 1) senza segnalare il sospetto di uno stato di ebbrezza del paziente e neppure l’Auto medica del Servizio 118, che aveva prestato il primo soccorso, aveva diagnosticato una situazione di alterazione alcolica del sig. S. C. (doc. 2);

C)     la consulenza specialistica neurologica richiesta dal Pronto Soccorso non attestava lo stato di ebbrezza del paziente (doc. 3 pag. 15);

D)     dalla cartella clinica risultava che il ricovero del paziente nel reparto di Neurologia era avvenuto alle ore 05,08 e solo alle ore 08,00 le osservazioni cliniche descrivevano la seguente condizione “trauma cranico – etilismo acuto” (doc. 3 pag. 7);

E)     alle ore 13,00, quando finalmente il sig. S. C. veniva sottoposto ad una serie di esami e prelievi non si evinceva alcuna alterazione dovuta all’assunzione di alcool (doc. 3 pagine 10 segg.);

·       che la polizza sottoscritta dal sig. S. C. (doc. 4) non prevedeva, tra le clausole approvate e sottoscritte ex artt. 1341 e 1342 c.c., alcun richiamo all’art. 15 lett. f), che escludeva l’operatività della polizza stessa.

Pertanto, parte attrice-opponente concludeva nel merito chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

-Si costituiva ritualmente e tempestivamente in Cancelleria parte convenuta-opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo:

·       in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto , non essendo l’opposizione fondata su idonea prova scritta;

·       nel merito, il rigetto delle domande proposte dal sig. S. C. perchè inammissibili, prescritte e comunque infondate, dichiarando valido ed efficace il decreto ingiuntivo;

·       in ogni caso dichiarare la condanna del sig. S. C. a pagare alla società X. ASSICURAZIONI S.p.a. la somma di € 290.260,46 oltre interessi dalla domanda.

-All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti parte convenuta-opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., controparte si opponeva ed il Giudice Istruttore si riservava su tale istanza.

-Con Ordinanza ex art. 648 c.p.c. in data 08.05.2006 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, fissando a data successiva l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., con termine a parte convenuta-opposta per proporre eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

-All’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., su richiesta dei difensori delle parti, il Giudice Istruttore, ai sensi dell’art. 183 ult. co. c.p.c., fissava un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e concedeva altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che fossero conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa Ordinanza il Giudice Istruttore fissava udienza per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c. .

-All’udienza così fissata, il Giudice Istruttore, richiesto dalle parti, rinviava ad un’udienza successiva, assegnando alle parti stesse un termine perentorio per produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine perentorio per l’eventuale indicazione di prova contraria.

-All’esito dell’udienza in data 17.07.2007 il Giudice Istruttore si riservava e, con Ordinanza in data 18.07.2007, sciogliendo la predetta riserva, rigettava le deduzioni istruttorie avanzate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni.

-Infine, all’udienza in data 16.05.2008 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° co. c.p.c. (introdotto dall’art. 68 D.lgs. n. 51/1998), oltre al periodo di sospensione feriale dei termini processuali previsto dalla legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sul rito applicabile alla presente causa.

Si deve premettere che la presente causa è stata instaurata anteriormente al 01° marzo 2006 e, quindi, non è assoggettata alla recente riforma al codice di rito introdotta:

·       dall’art. 2, commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lett. a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. “Decreto competitività”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente modif. dall’art. 1 della Legge n. 263/2005;

·       dall’art. 2 della Legge n. 263/2005.

§ Infatti, ai sensi dell’art. 2, co. 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (co. inserito dall’art. 8, co. 1, D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005; sostituito dall’art. 1, co. 6, Legge n. 263/2005, a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, poi, modif. dall’art. 1, co. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubb. nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, co. 1, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lett. a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati poi a tale data di entrata in vigore.

§ A sua volta, ai sensi dell’art. 2, co. 4, Legge n. 263/2005 (co. modif. dall’art. 2, co. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubb. nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, co. 2, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati poi a tale data di entrata in vigore” .

2) Posizione delle parti ed onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

I. Occorre chiarire che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del credito, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371 in Giust. civ. Mass. 2003, f. 11; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321 in Giust. civ. Mass. 2003, f. 4; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718 in Giust. civ. Mass. 2000, 1412; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807 in Giust. civ. Mass. 1999, 201; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417 in Giust. civ. Mass. 1997, 2199; Cass. civile, sez. un. 07 luglio 1993 n. 7448).

II. Deve ancora precisarsi che, peraltro, secondo l’orientamento seguito dalle Sezioni Unite della Cassazione, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40).

3) Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.

I. Nelle proprie conclusioni definitive, l’attore-opponente ha reiterato l’istanza di ammissione delle prove per testi già dedotte in memoria istruttoria datata 05.04.2007, chiedendo altresì CTU medica diretta “esaminare la documentazione clinica concernente il ricovero dell’attore in conseguenza all’incidente stradale de quo e verificare se, all’esito degli esami e prelievi eseguiti sulla persona del sig. S. C. sia stata accertata e/o comunque accertabile la presenza di sostanze alcoliche ed in quale misura”.

L’istanza non può trovare accoglimento.

Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 18.07.2007, le prove per testi dedotte dall’attore-opponente in memoria istruttoria datata 05.04.2007 risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

·       il capo 1) su circostanza in parte non contestata e in parte documentalmente provata;

·       il capo 2) su circostanza negativa, non contestata ed anche irrilevante tenuto conto, tra l’altro, che, ai sensi dell’art. 15 lett. F delle condizioni generali del contratto di assicurazione, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 186 C.d.S. (non impugnata né revocata) esclude l’operatività dell’assicurazione;

·       il capo 3) su circostanza documentale;

·       il capo 4) su circostanza documentale, in parte negativa e, comunque, irrilevante, tenuto conto, tra l’altro, che, ai sensi dell’art. 15 lett. F delle condizioni generali del contratto di assicurazione, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 186 C.d.S. (non impugnata né revocata) esclude l’operatività dell’assicurazione;

·       il capo 5) su circostanza documentale, in parte negativa e, comunque, irrilevante, tenuto conto, tra l’altro, che, ai sensi dell’art. 15 lett. F delle condizioni generali del contratto di assicurazione, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 186 C.d.S. (non impugnata né revocata) esclude l’operatività dell’assicurazione;

·       il capo 6) su circostanza documentale;

·       il capo 7) su circostanza documentale, in parte negativa e, comunque, irrilevante, tenuto conto, tra l’altro, che, ai sensi dell’art. 15 lett. F delle condizioni generali del contratto di assicurazione, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 186 C.d.S. (non impugnata né revocata) esclude l’operatività dell’assicurazione;

·       il capo 8) su circostanza valutativa, generica ed anche irrilevante tenuto conto, tra l’altro, che, ai sensi dell’art. 15 lett. F delle condizioni generali del contratto di assicurazione, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 186 C.d.S. (non impugnata né revocata) esclude l’operatività dell’assicurazione.

Risulta poi inammissibile la CTU dedotta dall’attore-opponente in memoria istruttoria datata 05.04.2007, avendo finalità esplorativa e, comunque, irrilevante, tenuto conto, tra l’altro, che, ai sensi dell’art. 15 lett. F delle condizioni generali del contratto di assicurazione, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 186 C.d.S. (non impugnata né revocata) esclude l’operatività dell’assicurazione.

II. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, parte convenuta-opposta ha reiterato l’istanza di ammissione delle prove già dedotte in memoria istruttoria datata 05.04.2007.

L’istanza non può trovare accoglimento.

Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte da parte convenuta-opposta nella predetta memoria risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

·       il capo 1) su circostanza in parte documentale e in parte valutativa;

·       il capo 2) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte negativa;

·       il capo 3) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa e generica e, comunque, non contestata da controparte (cfr., tra l’altro, la memoria dell’attore-opponente datata 4.05.2007);

·       il capo 4) su circostanza valutativa e, comunque, non contestata da controparte (cfr., tra l’altro, la memoria dell’attore-opponente datata 4.05.2007);

·       il capo 5) su circostanza documentale e, comunque, non contestata da controparte (cfr., tra l’altro, la memoria dell’attore-opponente datata 4.05.2007);

·       il capo 6) su circostanza in parte valutativa ed in parte documentale;

·       il capo 7) su circostanza da interpretarsi da parte del Giudice tramite la lettura del documento in questione.

4) Sul merito della causa.

Ciò chiarito, parte attrice-opponente ha chiesto la revoca e comunque la declaratoria di illegittimità e/o nullità e comunque l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e l’accertamento che il sig. S. C. nulla deve alla società X. ASSICURAZIONI S.p.a. in quanto la pretesa di pagamento è infondata in fatto ed in diritto.

L’opposizione e le predette domande non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

I. Invero, risultano documentalmente provate le circostanze dedotte dalla convenuta-opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo ed in comparsa di costituzione e risposta.

Precisamente, risulta innanzitutto provato che in data 01.06.2002, in Comune di RIVANAZZANO, al Km.20+510 della SP 1, avveniva un sinistro stradale per fatto e colpa del sig. S. C. che, alla guida non moderata dell’autovettura Peugeot 106 tg.AY602XX di sua proprietà, “perdeva il controllo del veicolo che in fase di sbandamento, dopo aver attraversato tutta la carreggiata, terminava la corsa scontrandosi violentemente con una pianta a medio fusto locata sul marciapiede rialzato esistente oltre il margine sinistro”. Tale circostanza, non contestata dall’attore-opponente, si evince:

·       della copia della comunicazione di incidente stradale della Polizia Stradale di VOGHERA datata 1.06.2002 prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 1);

·       dalla copia della relazione richiesta di autorizzazione alla citazione della Polizia Stradale di VOGHERA datata 14.06.2002 prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 2);

·       dalla copia della documentazione allegata alla relazione della Polizia Stradale di VOGHERA prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 3);

·       dalla copia del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 4);

·       dalla copia della denuncia di sinistro prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 5).

Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dall’attore-opponente, risulta sufficientemente provato che, al momento del sinistro de quo, il sig. S. C. si trovava alla guida in stato di ebbrezza, come si evince:

·       dalla citata copia della comunicazione di incidente stradale della Polizia Stradale di VOGHERA datata 1.06.2002 prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 1), nella quale si legge che “La pattuglia operante, visto lo stato soporoso di S. C. non poteva sottoporlo a controllo con apparecchiatura etilometro”;

·       dalla citata copia della relazione richiesta di autorizzazione alla citazione della Polizia Stradale di VOGHERA datata 14.06.2002 prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 2), nella quale si legge (cfr. pag. 2) che “in data 10.06.2002 questo Ufficio acquisiva materialmente la suddetta cartella clinica , nella quale rilevava che S. C. al momento del suo ricovero risultava affetto da ‘ETILISMO ACUTO’. Ciò premesso in data 13.06.2002 si procedeva a redigere verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore e al contesto della violazione di cui all’art. 186/2° del D. L.vo 285/92 con stesura del verbale nr. 922130 e alla sua contestale notifica al conducente”;

·       dalla copia della cartella clinica prodotta sia dall’attore-opponente sub doc. 3), sia dalla convenuta-opposta sub doc. 3) (quale parte della documentazione allegata alla relazione della Polizia Stradale di VOGHERA), nella quale si dà atto, tra l’altro, dello “stato soporoso”, di “etilismo acuto”e di “alitosi alcolica” del sig. S. C.;

·       dalla citata copia del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 4), nella quale si legge (cfr. pag. 3) che “Il S. veniva in nottata repertato dal Pronto Soccorso di VOGHERA con una diagnosi di stato soporoso. Non essendo stato possibile sottoporre il conducente a prova alcolimetrica con apparecchiatura alcol test in dotazione alla pattuglia, in considerazione dello stato soporoso del S. , ed avendo il sottoscritto il fondato sospetto che il conducente avesse guidato in condizioni di ebbrezza alcolica, veniva richiesta alla Procura della Repubblica di VOGHERA autorizzazione ad acquisire copia della cartella clinica…Dalla cartella clinica di S. C. si evince a pag. 7 una diagnosi del reparto di neurologia , ove lo stesso veniva ricoverato subito dopo il primo intervento del 118, di ‘ETILISMO ACUTO’(con orario 5,08 del 1-6-02)”.

E’ poi pacifico in causa, oltre che documentalmente provato, che in nel sinistro de quo riportavano lesioni i signori A. Marco e M. Giovanni, trasportati sulla Peugeot condotta dal sig. S. C. e, precisamente, il sig. M. Giovanni, ricoverato in stato di coma, subiva un danno comportante una invalidità permanente valutata nella misura del 50-60% e una invalidità temporanea di circa 6 mesi, mentre il sig. A. Marco subiva un danno comportante una invalidità permanente valutata nella misura del 4% e una invalidità temporanea di circa 60 gg. (cfr. le copie delle relazioni mediche prodotte dalla convenuta-opposta sub docc. 6-7-8).

E’ anche pacifico in causa, oltre che documentalmente provato, che la società X. ASSICURAZIONI S.p.a., che assicurava la Peugeot 106 di proprietà del sig. S. C., provvedeva a risarcire ai terzi trasportati la complessiva somma di € 290.260,46=, di cui:

·       € 5.260,46 al sig. A. Marco (€ 4.270 al sig. A. Marco e € 990,46 rimborsati all’INPS – cfr. doc. 9-10-11-12 della convenuta-opposta);

·       € 285.000,00 al sig. M. Giovanni (cfr. doc. 13-14-15-16-17-18 prodotti dalla convenuta-opposta).

A questo punto la società X. ASSICURAZIONI S.p.a., tenuto conto che, sulla base della documentazione sopra citata, risultava accertato che al momento del sinistro il sig. S. C. guidava in “stato di ebbrezza”, eccepiva l’inoperatività della polizza assicurativa ai sensi dell’art. 15 Lett. f) delle Condizioni Generali di Assicurazione (cfr. docc.19-20 prodotti dalla convenuta-opposta) e richiedeva al predetto il rimborso della complessiva somma di € 290.260,46 (cfr. doc. da 21-22-23-24-25-26-27 della convenuta-opposta).

Infine, è pacifico che il sig. S. C., nonostante una sorta di ammissione di responsabilità (cfr. doc. 28 della convenuta-opposta), non provvedeva ad alcun rimborso.

II. Parte convenuta-opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si dirà ulteriormente tra breve, l’attore-opponente non ha adeguatamente provato l’esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.

III. L’attore-opponente ha innanzitutto eccepito che non esisterebbe alcun riscontro certo dello stato psico-fisico in cui si trovava il sig. S. C. al momento del sinistro de quo, in quanto:

A)     la Polizia Stradale di VOGHERA non ha ritenuto di sottoporre il sig. S. C. alla prova alcolimetrica con l’idonea apparecchiatura alcool test perché in stato saporoso né ha ritenuto opportuno segnalare alla Procura della Repubblica del Tribunale di VOGHERA la necessità che tale esame venisse eseguito durante il suo ricovero ospedaliero, nonostante che nel rapporto si legge che il verbalizzante “aveva modo di constatare un forte odore di alcool che proveniva dal viso del conducente”;

B)     nel referto inviato dal Pronto Soccorso di VOGHERA all’Autorità Giudiziaria si legge unicamente: “Trauma cranico /T.C.) stato soporoso – contusioni plurime” (doc. 1) senza segnalare il sospetto di uno stato di ebbrezza del paziente e neppure l’Auto medica del Servizio 118, che ha prestato il primo soccorso, ha diagnosticato una situazione di alterazione alcolica del sig. S. C. (doc. 2);

C)     la consulenza specialistica neurologica richiesta dal Pronto Soccorso non attesta lo stato di ebbrezza del paziente (doc. 3 pag. 15);

D)     dalla cartella clinica risulta che il ricovero del paziente nel reparto di Neurologia è avvenuto alle ore 05,08 e solo alle ore 08,00 le osservazioni cliniche descrivono la seguente condizione “trauma cranico – etilismo acuto” (doc. 3 pag. 7);

E)     alle ore 13,00, quando finalmente il sig. S. C. è stato sottoposto ad una serie di esami e prelievi, non si evince alcuna alterazione dovuta all’assunzione di alcool (doc. 3 pagine 10 segg.).

L’eccezione non risulta fondata.

In primo luogo, infatti, si deve osservare che, ai sensi dell’art. 15, lett. F, delle Condizioni Generali di polizza (prodotta dall’attore-opponente sub doc. 4 e dalla convenuta-opposta sub docc. 19-20), “L’assicurazione non è operante ... f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada”.

Dunque, ai sensi di tale pattuizione, la sola applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 186 C.d.s. è già di per sé sola sufficiente ad escludere l’operatività dell’assicurazione.

Nel caso di specie, come si è detto, la suddetta sanzione era stata pacificamente contestata, come si evince, del resto:

·       dalla citata copia della relazione richiesta di autorizzazione alla citazione della Polizia Stradale di VOGHERA datata 14.06.2002 prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 2), nella quale si legge (cfr. pag. 2) che “in data 10.06.2002 questo Ufficio acquisiva materialmente la suddetta cartella clinica, nella quale rilevava che S. C. al momento del suo ricovero risultava affetto da ‘ETILISMO ACUTO’. Ciò premesso in data 13.06.2002 si procedeva a redigere verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore e al contesto della violazione di cui all’art. 186/2° del D. L.vo 285/92 con stesura del verbale nr. 922130 e alla sua contestale notifica al conducente”;

·       dalla copia conforme all’originale del verbale di contestazioni n. 922130, per la violazione della norma di cui all’art. 186, 2° C.d.S., a carico di S. C. (prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 33).

Del resto, la sanzione in questione non risulta essere stata impugnata né revocata.

IV. (Segue:) In secondo luogo, per completezza, e come si è già detto in precedenza, contrariamente a quanto eccepito dall’attore-opponente, risulta sufficientemente provato che, al momento del sinistro de quo, il sig. S. C. si trovava alla guida in stato di ebbrezza, come si evince:

·       dalla citata copia della comunicazione di incidente stradale della Polizia Stradale di VOGHERA datata 1.06.2002 prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 1), nella quale si legge che “La pattuglia operante, visto lo stato soporoso di S. C. non poteva sottoporlo a controllo con apparecchiatura etilometro”;

·       dalla citata copia della relazione richiesta di autorizzazione alla citazione della Polizia Stradale di VOGHERA datata 14.06.2002 prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 2), nella quale si legge (cfr. pag. 2) che “in data 10.06.2002 questo Ufficio acquisiva materialmente la suddetta cartella clinica , nella quale rilevava che S. C. al momento del suo ricovero risultava affetto da ‘ETILISMO ACUTO’. Ciò premesso in data 13.06.2002 si procedeva a redigere verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore e al contesto della violazione di cui all’art. 186/2° del D. L.vo 285/92 con stesura del verbale nr. 922130 e alla sua contestale notifica al conducente”;

·       dalla copia della cartella clinica prodotta sia dall’attore-opponente sub doc. 3), sia dalla convenuta-opposta sub doc. 3) (quale parte della documentazione allegata alla relazione della Polizia Stradale di VOGHERA), nella quale si dà atto, tra l’altro, dello “stato soporoso”, di “etilismo acuto”e di “alitosi alcolica” del sig. S. C.;

·       dalla citata copia del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 4), nella quale si legge (cfr. pag. 3) che “Il S. veniva in nottata repertato dal Pronto Soccorso di VOGHERA con una diagnosi di stato soporoso. Non essendo stato possibile sottoporre il conducente a prova alcolimetrica con apparecchiatura alcol test in dotazione alla pattuglia, in considerazione dello stato soporoso del S. , ed avendo il sottoscritto il fondato sospetto che il conducente avesse guidato in condizioni di ebbrezza alcolica, veniva richiesta alla Procura della Repubblica di VOGHERA autorizzazione ad acquisire copia della cartella clinica…Dalla cartella clinica di S. C. si evince a pag. 7 una diagnosi del reparto di neurologia , ove lo stesso veniva ricoverato subito dopo il primo intervento del 118, di ‘ETILISMO ACUTO’(con orario 5,08 del 1-6-02)”.

Del resto, deve condividersi l’orientamento della Cassazione secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza (nella disciplina di cui all’art. 186 del nuovo codice della strada e dell’art. 379 del relativo regolamento), non è necessaria, ai fini dell’accertamento di tale stato, la verifica strumentale del tasso alcolemico attraverso l’uso della strumentazione (cd. etilometro) e con l’adozione della procedura previsti dal citato art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada, potendo il giudice desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o della ubriachezza, coma anche disattendere motivatamente l’esito fornito dall’etilometro (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 30 maggio 2005, n. 11367 in Giust. civ. Mass. 2005, 9: nella specie, la S.C.,in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato lo stato di ebbrezza del conducente dal suo “alito vinoso”, dal “linguaggio sconnesso” e dalle sue difficoltà di movimento).

In particolare, ai fini dell’accertamento di tale stato di ebbrezza possono essere considerati rilevanti, altresì, dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 23 ottobre 1997, n. 10426 in Giust. civ. 1998, I,1051: nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza pretorile che aveva ritenuto provato lo stato di ebbrezza del conducente dal suo stato di “disarmonia psicofisica”, emergente dal verbale di contestazione, secondo cui il conducente stesso “mostrava difficoltà nell’articolare il linguaggio, peraltro sconnesso, equilibrio precario, emanante alito vinoso”).

IV. L’attore-opponente ha anche eccepito che la polizza sottoscritta dal sig. S. C. (doc. 4) non prevede, tra le clausole approvate e sottoscritte ex artt. 1341 e 1342 c.c., alcun richiamo all’art. 15 lett. f), che esclude l’operatività della polizza stessa.

L’eccezione non risulta fondata.

Ai sensi dell’art. 1882 c.c. l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, ma soltanto “entro i limiti convenuti” .

Nel caso di specie, i limiti ovvero i casi in cui l’assicurazione non è operante, sono indicati dall’art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione che, alla lett. f), prevede il caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Ciò chiarito, deve condividersi l’orientamento della Cassazione prevalente, secondo cui la clausola del contratto di assicurazione con la quale si stabilisce in quali limiti l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato del danno derivatogli da un sinistro, siccome intesa a precisare l’oggetto del contratto, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell’assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell’art. 1341 c.c. (cfr. in tal senso: Cass. civile 07 novembre 2003 n. 16719; Cass. civile 20 febbraio 1998 n. 1790).

In particolare, non può qualificarsi come vessatoria e non è, quindi, soggetta alla specifica approvazione per iscritto, la clausola di contratto di assicurazione r.c. auto che preveda l’esclusione della copertura assicurativa in caso di guida in stato di ebbrezza, atteso che in tal caso la clausola non riduce l’ambito obiettivo di responsabilità dell’assicuratore rispetto alle previsioni di legge o di contratto, ma determina soltanto i “limiti” entro i quali l’obbligazione assunta deve ritenersi operante, fissando con l’esclusione di alcuni casi l’effettiva portata della copertura assicurativa.

V. In conclusione, l’opposizione e le domande proposte da parte attrice-opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.

6) Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.

In virtù del principio della soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c., l’attore-opponente dev’essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, conformemente alla nota spese depositata dal difensore di quest’ultima.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 5900/06 R.G. promossa dal sig. S. C. (attore-opponente) contro la società X. ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore (convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta l’opposizione e le domande proposte da parte attrice-opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 11358/05 datato 7.12.2005, depositato in data 12.12.2005, che conferma integralmente.

2) Dichiara tenuto e condanna l’attore-opponente sig. S. C., ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 18.782,00= (di cui € 14.700,00= per onorari ed € 4.082,00 per diritti), oltre al 12,5% su diritti ed onorari a titolo di rimborso spese generali ai sensi dell’art. 14 della Tariffa forense ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Così deciso in Torino in data 30 settembre 2008.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza n. 6507/08 depositata e pubblicata in data 01 ottobre 2008


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