Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15692 - pubb. 01/09/2016

Il servizio di teleriscaldamento non costituisce di per sé un servizio pubblico locale

T.A.R. Milano, 09 Maggio 2014. .


Comune – Servizio Pubblico Locale – Teleriscaldamento – Rapporti

Comune – Servizio Pubblico Locale – Privativa – Rapporti

Comune – Atto amministrativo – Autorizzazione alla “manomissione di suolo pubblico” – Concessione – Assimilabilità – Procedura ad evidenza pubblica – Necessità

Comune – Posa rete di teleriscaldamento – Autorizzazione alla “manomissione di suolo pubblico” – Sufficienza – Esclusione



Il servizio di teleriscaldamento non costituisce di per sé un servizio pubblico locale, né sotto un profilo ontologico né da un punto di vista della qualificazione normativa, laddove non venga assunto dal comune quale servizio pubblico "facoltativo". (Andrea C. Romano) (riproduzione riservata)

Non vi è necessaria coincidenza tra servizio pubblico e privativa, poiché l'assunzione da parte dell'ente locale di un servizio di interesse economico generale svolto a favore della collettività di riferimento può senz'altro coesistere, secondo il diritto comunitario, con la possibilità che altre imprese svolgano la stessa attività in regime di concorrenza, fatta salva l'attribuzione di diritti speciali e di esclusiva al soggetto incaricato, qualora il rispetto dei principi del trattato ostacoli la missione allo stesso affidata. (Andrea C. Romano) (riproduzione riservata)

L’autorizzazione alla "manomissione" di suolo pubblico per la posa di una dorsale di teleriscaldamento, data la condizione di monopolio naturale della rete da costruire, risulta assimilabile alla concessione di un bene demaniale suscettibile di sfruttamento economico, e deve essere pertanto preceduta da una procedura competitiva per la scelta del concessionario. (Andrea C. Romano) (riproduzione riservata)

Il comune non può consentire la posa di una dorsale di teleriscaldamento tramite la mera autorizzazione alla "manomissione" di suolo pubblico, poiché la consapevolezza dell'inefficienza economica generata dalla duplicazione della rete impone all'ente locale di rispettare i principi comunitari in materia di concorrenza, altrimenti si attribuirebbe ingiustificatamente un diritto di natura esclusiva (costruzione e gestione di una rete non duplicabile) ad una società che opera in un regime di libero mercato. (Andrea C. Romano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Andrea C. Romano


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