Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2190 - pubb. 21/05/2010

Contratto di mediazione, parziale esecuzione del contratto e omessa indicazione del diritto di recesso

Tribunale Torino, 11 Febbraio 2010. Est. Stefania Tassone.


Codice del Consumo – Diritto di recesso – Omessa o inesatta indicazione – Conseguenze – Contratto di mediazione relativo ad immobili – Parziale esecuzione del contratto – Eccezione di omessa indicazione del diritto di recesso – Infondatezza.



L’art. 47, Codice del Consumo mira a neutralizzare il cd. effetto sorpresa o la cd. sorpresa contrattuale, la quale si verifica quando il consumatore è avvicinato dal professionista al di fuori dei locali commerciali e dunque non si trova, a differenza del venditore, nella miglior condizione per poter vagliare ponderatamente l’opportunità di stipulare un contratto; inoltre, a differenza di quanto avviene in materia di intermediazione finanziaria, ove la mancata o inesatta indicazione del diritto di recesso comporta la nullità del contratto, l’art. 47 citato prescrive semplicemente un più lungo termine per l’esercizio di tale diritto. In ragione ciò, non potrà eccepire la violazione di cui si discute il consumatore che abbia dato parziale esecuzione al contratto dimostrando con il proprio comportamento di averne correttamente compreso e ponderato il significato e le conseguenze (fattispecie in tema di contratto di mediazione di immobili). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


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