Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28200 - pubb. 15/11/2022

Cessioni ex art. 58 TUB: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito

Tribunale Napoli, 20 Settembre 2022. Est. De Falco.


Contratti bancari – Cessione credito art. 58 Tub – Omesso deposito del contratto – Difetto legittimazione cessionario – Revoca decreto ingiuntivo di primario intermediario



La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni concerne un problema di legittimazione di cui è onerato il cessionario.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all’atto dispositivo, la quale non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell’atto.

La pubblicazione, ai sensi dell’art. 58 T.u.b., svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell’art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni dell’operazione economica.

L’avviso in Gazzetta Ufficiale non può fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti che, invece, va documentata e provata mediante l’allegazione del relativo contratto. (Raffaele Locantore) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Raffaele Locantore


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



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